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Fascicolo 2024, 3 – Luglio-Settembre 2024
Prima pubblicazione online: Settembre 2024
ISSN 2784-8884
DOI 10.26350/dizdott_000159
Abstract:
ENGLISH
Le rivendicazioni russe sull’Ucraina hanno riportato alla ribalta la questione della definizione dei soggetti collettivi titolari del diritto alla statualità, su cui poggia la possibilità di un ordine internazionale pacifico. L’articolo ripercorre la storia del principio di nazionalità a base linguistica e ne traccia le radici nella tradizione istituzionale della Chiesa latina. Alla sua base c’è la ricerca di un equilibrio tra “particolarità ed universalità”, che si ritrova anche nella definizione più recenti dei “diritti dei popoli” nella dottrina sociale della Chiesa.
Parole chiave: Nazionalismo, Ordine internazionale, Sovranità, Lingue nazionali, Minoranze linguistiche
ERC: SH2_5; SH2_1 SH2_4. Nell’ambito di SPS 14/A2
ITALIANO
Russia’s claims over Ukraine have resurrected the question of how to define the collective subjects entitled to statehood, on which the possibility of a peaceful international order rests. The article traces the history of the language-based principle of nationality and tracks its roots in the institutional tradition of the Latin Church. Underlying it is the search for a balance between "particularity and universality," which is also found in the most recent definition of "peoples' rights" in the Church's social doctrine.
Keywords: Nationalism, International order, Sovereignty, National languages, Linguistic minorities
ERC: SH2_5; SH2_1 SH2_4. Nell’ambito di SPS 14/A2
Il caso Ucraina
Il conflitto che ha investito l’Ucraina dal febbraio del 2022 ha riportato alla ribalta le questioni che ruotano attorno al legame tra lingua, nazionalità e statualità. Tra le argomentazioni che il governo russo ha usato per giustificare l’invasione, infatti, due riguardano proprio la lingua.
La prima, avanzata dal presidente Putin nel discorso pronunciato alla vigilia dell’“operazione speciale”, è che l’Ucraina non esisterebbe in quanto nazione e non avrebbe quindi diritto alla sovranità e all’integrità territoriale, di cui ha goduto dal momento della dissoluzione dell’Unione Sovietica nel 1990. Basata su una ricostruzione della storia religiosa e culturale sviluppata negli anni precedenti in alcuni circoli intellettuali russi, questa argomentazione poggia, tra le altre cose, sull’idea che la lingua ucraina non abbia un’identità altrettanto chiara e definita della lingua russa, del quale in realtà rappresenterebbe solo un dialetto. La formazione dell’ucraino come lingua moderna, dalla fine del XVIII secolo, non sarebbe il frutto di un processo naturale, bensì un’operazione artificiale promossa da gruppi nazionalisti e forze straniere con l’unico scopo di separare la regione da Mosca.
La seconda argomentazione è che le politiche linguistiche adottate dal governo ucraino avrebbero violato i diritti della minoranza di lingua nativa russa – quantificata attorno al 30% della popolazione ucraina e concentrata prevalentemente nelle regioni orientali e meridionali. Le leggi adottate dopo l’indipendenza per rafforzare il ruolo dell’ucraino come lingua ufficiale e sostenere la sua ascesa come principale lingua della comunicazione sociale al posto del russo, ancora largamente diffuso nella popolazione più istruita e nelle città (dalla legge linguistica del 1989 fino alla Legge sulla protezione dell’ucraino come lingua di Stato adottata nel 2019) sarebbero in contrasto con la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie (1992) del Consiglio d’Europa, sottoscritta dall’Ucraina (ma non dalla Federazione russa), e giustificherebbero il ricorso alla secessione, uno strumento che il diritto internazionale tende ad ammettere come extrema ratio solo in caso di gravi violazioni dei diritti umani e/o del diritto delle minoranze di partecipare al processo democratico.
Lingua e nazionalità
Il richiamo al dovere di proteggere i frammenti del Russkiy mir (mondo russo) posti al di fuori della Federazione russa e sottoposti a governi stranieri ha suggerito un’analogia tra la politica di Putin e quella della Germania di Hitler negli anni Trenta del Novecento, quando la difesa delle minoranze germanofone offrì al governo nazista il pretesto per l’annessione dell’Austria e per la rivendicazione dei Sudeti e del corridoio di Danzica, che avrebbero precipitato lo scoppio del secondo conflitto mondiale. In effetti, la posizione assunta dal governo russo ha riportato in primo piano un principio – quello della lingua come base del diritto all’autodeterminazione nazionale – che per oltre un secolo ha svolto un ruolo centrale nella storia dell’Europa e del sistema internazionale.
Tra l’Ottocento e la prima metà del Novecento, l’idea che unità e distintività linguistica costituissero il principale attributo della “nazionalità” e contribuissero in misura decisiva a definire il perimetro sociale e territoriale dei “popoli” – i soggetti collettivi a cui poteva essere intestato il diritto all’indipendenza e alla sovranità statale – rappresenta un elemento fondamentale nei tentativi di costruire un ordine internazionale pacifico e regolato dal diritto. Dopo la rottura introdotta dalla Rivoluzione francese e dalle guerre napoleoniche e la crisi del legittimismo dinastico della Restaurazione, il sistema interstatale europeo individua proprio nella nazionalità definita su base linguistica un principio regolativo compatibile con la nuova dottrina della sovranità popolare e con i principi del governo democratico, che potesse aiutare a mettere ordine nelle relazioni tra gli Stati.
L’ascesa del principio di nazionalità
L’affermazione del principio avviene attraverso due passaggi. Dapprima, sulla scia delle rivoluzioni liberali della prima metà dell’Ottocento, l’unità linguistica emerge – prima nella prassi e poi nella teoria politica, con la celebre critica di John Stuart Mill al multilinguismo dell’Impero asburgico nelle Considerazioni sul governo rappresentativo (1861) (Kraus 2004) – come una precondizione indispensabile per la formazione delle opinioni pubbliche su cui si basano i nuovi regimi elettivo-rappresentativi. Successivamente, il movimento romantico, nato in Germania in reazione all’imposizione del francese come lingua universale nelle scuole, negli uffici pubblici e nelle caserme dei territori tedeschi, belgi e italiani annessi all’Impero napoleonico, associa il pluralismo delle lingue a quello degli Stati, proponendo il nesso tra le due dimensioni come principio sul quale costruire l’ordine europeo. Negli scritti di Herder e di Fichte, la dottrina secondo cui ogni popolo (Volk) avrebbe diritto a vedere riconosciuta la propria distintività nazionale e ad usare senza restrizioni la propria lingua nazionale nella vita pubblica diventa la bandiera attorno alla quale le nuove élite liberali ansiose di accelerare il processo di modernizzazione si mobilitano contro i poteri imperiali che governano buona parte dell’Europa.
L’unità attorno a lingue codificate in forma scritta e dotate di una letteratura moderna diventa la prova dell’esistenza di nazioni titolari di un diritto alla statualità e all’indipendenza che esige di essere riconosciuto a livello internazionale. Affermata per la prima volta al congresso di Parigi del 1856, che segna l’inizio dell’antagonismo tra le potenze liberali occidentali (Gran Bretagna e Francia) e i grandi imperi dell’Europa centrale e orientale, nei decenni successivi la nuova dottrina contribuisce a ridefinire la carta geografica dell’Europa. Dopo avere aperto la strada all’unificazione italiana (1861), a quella romena (1862) e al riconoscimento dell’autonomia ungherese nell’ambito della monarchia asburgica (1867), il principio di nazionalità a base linguistica legittima l’espansione della Prussia e l’unificazione tedesca tra il 1864 e il 1871. Nei decenni successivi, incoraggia il “risveglio” di comunità linguistico-nazionali in tutta Europa, dalla Serbia alla Bulgaria, dalla Fiandra alla Catalogna (Rokkan e Urwin 1983). Perfino l’Impero britannico si trova costretto a riformare la sua organizzazione in senso federale per fare posto alle rivendicazioni di nazionalità, la cui identità si fonda su una lingua diversa dall’inglese, come il francese in Canada, l’olandese-afrikaans in Africa australe e il gaelico in Irlanda.
Il nazionalismo come problema
Dopo la Prima guerra mondiale, alla conferenza di Versailles del 1919 il principio di nazionalità sembra potersi imporre definitivamente come base di un nuovo ordine improntato ai valori dell’internazionalismo liberale, alternativo al sistema costruito sugli equilibri di potenza. Nel giro di pochi anni, il principio dell’autodeterminazione dei popoli, posto dal presidente americano Wilson alla base dei suoi “quattordici punti”, legittima la formazione di una serie di Stati indipendenti, sorti dallo smembramento degli Imperi austro-ungarico, ottomano e zarista, i cui confini sono tracciati seguendo la distribuzione spaziale delle rispettive lingue nazionali. Gli eventi successivi, tuttavia, dimostrano l’incapacità del principio di nazionalità nel regolare in misura soddisfacente le relazioni interstatali. Già alla fine del XIX secolo, l’inizio della contesa tra Francia e Germania per l’Alsazia-Lorena aveva fatto emergere la difficoltà di conciliare le interpretazioni che si basavano su fattori “oggettivi” ed etnografici (come la predominanza di una determinata lingua nazionale come lingua nativa in una regione o il legame tra lingue nazionali e “dialetti”) e interpretazioni basate su criteri “soggettivi” e volontaristici più compatibili con il principio della sovranità popolare (come l’adesione dei gruppi dirigenti o della maggioranza della popolazione a un determinato progetto nazionale). Negli anni successivi, le dispute innescate dalle difficoltà di certificare l’esistenza di alcune comunità linguistico-nazionali (come quella macedone, contesa tra Serbia e Bulgaria) e di tracciare chiari confini politici entro aree in cui coesistono gruppi linguistici diversi gettano dubbi sempre più seri sulla capacità del principio di nazionalità di contenere le rivendicazioni territoriali ispirate dalla logica della politica di potenza.
In molte regioni dell’Europa orientale, l’assenza di élite borghesi capaci di imporre lingue comuni entro uno spazio ampio e ben definito innesca una serie di contrasti e di rivendicazioni incrociate che, nonostante i tentativi di risolvere le questioni nell’ambito della Società delle Nazioni, si trascinano fino allo scoppio della Seconda guerra mondiale. Anche nel mondo coloniale, che inizia a prepararsi all’indipendenza, la coincidenza tra confini statuali e confini linguistici si dimostra, in molti casi, impossibile da conseguire. Se nelle Americhe le repubbliche nate tra Settecento e Ottocento avevano condotto con successo robuste politiche di nazionalizzazione linguistica nei confronti degli immigrati provenienti dall’Europa e dei nativi amerindi, nelle società plurali dell’Asia e dell’Africa i tentativi di individuare una lingua capace di imporsi come nazionale conducono presto a conflitti interni e aprono la via, come avverrà in India, al mantenimento delle lingue delle vecchie metropoli coloniali come lingue ufficiali e della comunicazione pubblica.
In nazionalismo civico e la tutela delle minoranze linguistiche
Con la fine della Seconda guerra mondiale, la ricostruzione dell’ordine internazionale promossa dagli Stati Uniti offre l’occasione per una revisione dei principi che avevano guidato le decisioni prese a Versailles. Negli anni Quaranta, lo studio del nazionalismo iniziato nelle università americane con la partecipazione di molti storici e politologi di origine europea conduce a distinguere tra un’idea di nazione compatibile con le istituzioni democratiche da una, più pericolosa, a cui si deve imputare il collasso della pace in Europa. Il nazionalismo “buono”, che nella classica definizione di Hans Kohn (1956 [1944]) verrà definito come “civico”, si fonda sull’adesione ai valori universali del governo liberale e combina l’adozione di una lingua nazionale con il riconoscimento, su un piano subordinato ed entro aree limitate, di altre varietà linguistiche insediate storicamente entro il territorio dello Stato. A questo modello si contrappone un modello “etnico”, che fonda la nazionalità su criteri “primordialistici” e ascrittivi incompatibili con i principi democratici e pone il principio nazionale al servizio della politica di potenza, stimolando irredentismi, rivendicazioni territoriali e tentativi di secessione incompatibili con la sopravvivenza di un ordine internazionale pacifico.
Il modello del nazionalismo civico diventa parte integrante dell’ordine internazionale liberale che nasce nel 1945. Dopo una prima fase, in cui l’adesione solo parziale della Russia sovietica al progetto dell’ONU conduce a una drastica semplificazione della carta politico-linguistica dell’Europa centro-orientale attraverso pesanti operazioni di pulizia etnica, il principio della intangibilità dei confini statali stabilito a Yalta, che mira a eliminare le spinte destabilizzanti degli irredentismi nazionali, inizia ad essere associato al nuovo principio della protezione delle minoranze, ai cui diritti linguistici deve essere garantita una protezione sufficiente da rendere inutile il cambiamento dei confini. La questione della Valle d’Aosta, che vede tra i suoi protagonisti due studiosi del nazionalismo come Federico Chabod e Alessandro Passerin d’Entrèves, è uno dei primi casi in cui si assiste all’affermazione del nuovo modello: tra il 1945 e il 1947, con il sostegno diplomatico degli Stati Uniti, la concessione da parte dello Stato italiano di uno statuto regionale che garantisce l’uso ufficiale del francese a fianco dell’italiano evita l’annessione alla Francia, che aveva rivendicato la regione sulla base dell’accezione tradizionale del principio di nazionalità.
Il modello civico e l’obiettivo della costruzione di un ordine interstatale pacifico e collaborativo ispirano anche il regime linguistico adottato dalle istituzioni europea negli anni Cinquanta. Il principio della parità assoluta tra tutte le lingue ufficiali della Comunità, una per ciascuno degli Stati membri, stabilito nel 1958, è accompagnato dalla vigorosa campagna promossa dal Consiglio d’Europa a favore dello studio delle maggiori lingue di cultura del continente, che lega il plurilinguismo individuale ai valori del cosmopolitismo e del pacifismo, e sopravvive anche quando l’inglese, dagli anni Settanta, inizierà a imporsi come lingua franca de facto dello spazio europeo-occidentale. Criticato, con l’ascesa del paradigma postmodernista negli studi linguistici e delle dottrine post-nazionaliste in filosofia politica, in nome di un “multilinguismo integrale”, che dovrebbe abbracciare la diversità linguistica europea nella sua totalità, il modello del 1958 resiste come fondamento delle politiche linguistiche dell’Unione Europea anche nella fase delicata che si apre con il crollo dei regimi comunisti e con l’allargamento verso est del 2004. All’inizio degli anni Novanta, mentre la dissoluzione della Jugoslavia mostra le conseguenze drammatiche a cui potrebbe portare il riemergere incontrollato dei conflitti tra nazionalità nell’Europa orientale, la stipula della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie impone di fatto il modello del nazionalismo civico ai nuovi candidati all’entrata nell’Unione.
Il quadro definito dalla Carta e dalla Convenzione ad essa associata permette, da un alto, la formazione di uno spazio in cui le lingue nazionali delle nuove democrazie post-comuniste e post-sovietiche possono liberarsi della pesante tutela del russo, che si era imposto come lingua di comunicazione interetnica e come lingua franca regionale nell’era dell’egemonia sovietica. Dall’altra, impongono ai governi il rispetto di uno spettro ampio e ben definito di diritti per le minoranze linguistiche, a cui hanno accesso le stesse comunità russofone rimaste incluse nei confini di alcune di esse. Proprio l’adesione dell’Ucraina ai principi imposti dalla UE e dal Consiglio d’Europa, considerati come una condizione imprescindibile per una sua possibile adesione all’Unione, è ciò che oggi rende pretestuose le accuse di Mosca e poco credibile la pretesa del governo russo di presentarsi come protettore di una minoranza linguistica oppressa (Onuch 2023)
Latino e lingue volgari
Associato all’esperienza delle nazioni liberali uscite dalle Rivoluzioni borghesi della fine del Settecento (Stati Uniti, Francia, Gran Bretagna), il modello del nazionalismo civico, in realtà, ha radici profonde in una tradizione istituzionale che prende forma già durante il Medioevo nella parte del continente europeo rimasta sotto la giurisdizione della Chiesa di Roma dopo lo Scisma del 1054, alla cui definizione la Chiesa stessa partecipa in misura significativa.
Dopo la caduta dell’Impero romano, in effetti, l’organizzazione episcopale e diocesana della Chiesa occidentale si sviluppa sulla base di principi territoriali e universalistici che tendono ad annullare i confini etnici. L’idea che tutti i battezzati ricadano sotto un’unica giurisdizione, al di là delle loro origini e del confine “personale” tra romani e germani (Strayer 2005 [1970]), ha la conseguenza di immunizzare quasi completamente l’Europa latina contro le tentazioni “etnofiletiste” che nei secoli successivi faranno la loro comparsa nel mondo dell’ortodossia. L’adozione del latino, ereditato dall’Impero d’Occidente, come lingua liturgica e amministrativa dà espressione all’unità e all’universalità della Chiesa, ma agevola anche lo sviluppo sovranazionale del diritto canonico e del diritto romano e la formazione di un diritto comune a base territoriale.
Sul piano continentale, l’infrastruttura linguistica e giuridica creata dalla Chiesa romana favorisce la formazione di relazioni diplomatiche stabili tra gli Stati cristiani e l’emergere di una comunità intellettuale paneuropea (la res publica litterarum): il risultato è la creazione di uno spazio entro cui le élite europee continuano a coltivare una dimensione cosmopolitica e universalistica, che si conserva anche quando al latino subentrano il plurilinguismo nelle grandi lingue di cultura europee e poi lingue franche come il francese dei lumi e l’inglese dell’universalismo liberale. All’interno degli Stati, l’influenza della tradizione della Chiesa latina rinforza il carattere inclusivo e non etnico della comunità politica – un tratto che, con il tramite dei regimi giurisdizionalistici, passerà ai principati territoriali della prima età moderna e poi agli Stati moderni sorti in tutto lo spazio occidentale.
Allo stesso tempo, la Chiesa di Roma tende a riconciliare l’unità della comunità cristiana con il riconoscimento del fatto della diversità linguistica, riconosciuta fin dall’episodio della Pentecoste come compatibile con la diffusione universale del messaggio evangelico (Gaudium et spes, 1965, 44). L’uso del latino, in effetti, coesiste fin dal Medioevo con il riconoscimento del valore delle lingue volgari, le lingue native delle comunità dei fedeli, a cui, fin dai sinodi carolingi del IX secolo, viene riconosciuto uno spazio predominante laddove più decisivo appare il ruolo della comprensione e della coscienza individuale – nella predicazione e nella confessione dei peccati. L’enfasi sul ruolo delle lingue nazionali, che si accentua con la Riforma protestante, ispira anche la trascrizione delle lingue amerindie, africane e asiatiche da parte dei missionari cattolici e protestanti, che a sua volta prepara la strada all’affermazione del valore dell’istruzione scolastica nella lingua madre da parte dell’UNESCO nel 1951. In ambito cattolico, lo spazio riservato alle «lingue comunemente note o volgari» cresce con il decreto del 30 aprile 1934 e la dichiarazione della Pontificia Commissione Biblica del 22 agosto 1943 sulla traducibilità delle Sacre Scritture in “lingue vive” più largamente diffuse del latino. È significativo però che quando, nel 1963, l’art. 36 della costituzione “Sacrosanctum Concilium” del Concilio Vaticano II autorizza l’uso delle “lingue nazionali” al posto del latino nella liturgia, la decisione su quali varietà linguistiche adottare sia rimessa, in unità con Roma, ad autorità territoriali quali le conferenze episcopali – evitando così di essenzializzare o sacralizzare nazioni a base linguistica o etnica e riaffermando indirettamente, ancora una volta, l’unità della comunità universale dei fedeli, all’interno e attraverso i confini degli Stati.
Nazionalismo buono, nazionalismo cattivo
Su questo sfondo, non stupisce che gli elementi centrali del modello del nazionalismo civico siano riecheggiati nelle formulazioni contemporanee della dottrina sociale della Chiesa cattolica. Il Compendio della dottrina sociale della Chiesa del 2004, oltre a ricordare che «la Nazione ha “un fondamentale diritto all’esistenza”» (157), richiama esplicitamente il ruolo che il diritto internazionale riconosce al «diritto all’autodeterminazione di ciascun popolo» e ricorda che «la pace si fonda non solo sul rispetto dei diritti dell’uomo, ma anche su quello dei diritti dei popoli, in particolare il diritto all’indipendenza» (ibid.), spingendosi fino al punto di ammettere che «nella legittima rivendicazione dei propri diritti, le minoranze possano essere spinte a cercare una maggiore autonomia o addirittura l’indipendenza« (Compendio, 387).
Allo stesso tempo, tuttavia, sottolinea anche le limitazioni che circoscrivono il diritto all’autodeterminazione di questi soggetti collettivi. Se è vero, quindi, che «la Nazione» detiene un «fondamentale diritto» a preservare e praticare la propria lingua e la propria cultura, questo diritto «esclude l’oppressione delle minoranze» (Compendio, 157). Né a tali limitazioni possono sottrarsi gli stessi gruppi minoritari, cui spetta il dovere «di promuovere la libertà e la dignità di ciascuno dei [propri] membri e di rispettare le scelte di ogni [proprio] individuo, anche quando uno decidesse di passare alla cultura maggioritaria» (Compendio, 387).
Al di sopra dei “diritti dei popoli” di preservare la propria esistenza – un obiettivo che spesso implica la difesa della propria identità linguistica – resta dunque fermo il principio per cui «l’assetto internazionale richiede un equilibrio tra particolarità ed universalità, alla cui realizzazione sono chiamate tutte le Nazioni, per le quali il primo dovere è quello di vivere in atteggiamento di pace, di rispetto e di solidarietà con le altre Nazioni» (Compendio, 157).
Vedi anche le seguenti voci pubblicate sul «Dizionario»: Cittadinanza; Solidarietà e diritto internazionale; Popolazioni indigene, tutela dell'ambiente e diversità culturale; Democrazia: rischio di arretramento e opportunità di partecipazione; Realismo politico e realismo cristiano; Interculturalismo e processi migratori.
Bibliografia
• Kohn H. (1956), L’idea del nazionalismo nel suo sviluppo storico, La Nuova Italia, Firenze (The Idea of Nationalism, 1944).
• Kraus P. (2004), Between Mill and Hallstein. Some Challenges to Intercultural Solidarity in the EU, in P. van Parijs (ed.), Cultural Diversity versus Economic Solidarity. Is there a tension? How must it be resolved?, Deboeck Université, ‘Francqui Scientific Library’, Brussels, 299-314.
• Onuch O. (2023), European Ukrainians and their fight against Russian invasion, «Nations and Nationalism», 29, 53-62.
• Rokkan S. e Urwin D. (1983), Economy, Territory, Identity, Politics of West European Peripheries, Sage, Thousand Oaks (CA).
• Strayer J.R. (2005 [1970]), On the Medieval Origins of the Modern State, Princeton University Press, Princeton (NJ).
Autore
Rocco W. Ronza, Università Cattolica del Sacro Cuore (rocco.ronza@unicatt.it)