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Fascicolo 2021, 2 – Aprile-Giugno 2021
Prima pubblicazione online: Giugno 2021
ISSN 2784-8884
DOI 10.26350/dizdott_000048
Abstract:
ENGLISH
La voce mira a indagare l’influenza del Magistero sull’ordinamento internazionale, con particolare riferimento alla solidarietà. Ci si propone, infatti, di indagare il novero degli istituti e delle branche ispirati al suo perseguimento, e di mettere in luce le sue interazioni con la sovranità statale. Si guarderà in particolare al diritto internazionale dell’ambiente, disciplina con riferimento alla quale il valore della solidarietà è invocato dal Santo Padre nella sua particolare accezione intergenerazionale all’interno dell’enciclica Laudato si’.
Parole chiave: Comunità internazionale, Sovranità, Equità intergenerazionale, Bene comune, Società
ERC: SH2_8
ITALIANO
The present headnote wishes to enquire the influence of the social doctrine of the Catholic Church on the international legal order. It envisages to assess the impact of the former by enquiring the number of legal institutions and of international law that pursue the value of solidarity, while at the same time enshrining the latter’s troublesome relationship with State sovereignty. International environmental law will be especially addressed, with a special hint to that peculiar aspect of solidarity that goes under the name of intergenerational equity, that is accounted for by the Holy Father in his encyclical Laudato si’.
Keywords: International community, Sovereignty, Intergenerational equity, Common good, Society
ERC: SH2_8
1. La nozione di solidarietà, tra sentire comune ed esigenze definitorie
L’espressione “solidarietà” rimanda a un istintivo immaginario di vicinanza, comunanza e aiuto, che anche un bambino riesce a intuire e comprendere. Tuttavia, ancorare tale immaginario a una definizione universalmente valida e condivisa non è un’operazione scontata. L’intrinseca polisemia del concetto, ineffabile e per certi aspetti difficile da catturare, non ne consente un’individuazione univoca, valida per tutti gli approcci disciplinari. Per un giurista continentale, per esempio, il primo e più immediato significato dell’espressione “solidarietà” non è valoriale, bensì tecnico. Il pensiero corre, infatti, alle obbligazioni solidali o in solido, previste già dal diritto romano e poi incorporate all’interno del nostro codice civile, precisamente all’art. 1292, che prevede la possibilità per ciascun obbligato di rispondere per l’intero, salvo poi rivalersi sugli altri co-obbligati in solido.
I significati e le implicazioni della nozione di solidarietà, però, sono assai più vasti e, superando il piano delle obbligazioni e, più in generale, del diritto stesso, si riverberano su molteplici altre branche del sapere umano, che declinano il concetto in esame coerentemente con la propria “cassetta degli attrezzi”. Oltre alla nozione giuridica, che comprende non solo la sfumatura civilistica già evocata, ma anche una più ampia dimensione pubblicistica, relativa alla struttura della società, se ne ravvisano molte altre (sociologica, filosofica, politica, ecc.), non necessariamente sovrapponibili. Quel che è certo, però, è che, indipendentemente dalla prospettiva disciplinare alla quale si ricorre, la nozione di solidarietà rimanda a valori incentrati sull’appartenenza a un gruppo, più o meno vasto, e sulla relazione tra i soggetti che lo compongono, trascendendo così la dimensione puramente individuale. Tale elemento “relazionale” si riscontra in ogni possibile definizione, accomunando, così, le diverse prospettive disciplinari, a prescindere dall’oggetto di osservazione (una famiglia, una comunità territoriale o nazionale, un’impresa, una corporazione o un ordine professionale, o, perfino, la comunità degli Stati).
2. Il contributo delle scienze umane
La disciplina che per prima in età moderna ha teorizzato la solidarietà è la sociologia. Si segnala, in particolare, l’opera degli studiosi francesi del XIX secolo, costitutiva, con riferimento alle manifestazioni tardive, della corrente nota, appunto, come solidarismo. La più nota formulazione si fa risalire al francese Émile Durkheim, che, sviluppando la nozione di solidarietà propria dell’Illuminismo e della Rivoluzione francese, incentrata sull’obbligo di assistenza e aiuto reciproco dei membri di un gruppo accomunati da elementi condivisi, la declina nell’ambito delle relazioni lavorative, ravvisando la divisione del lavoro, la differenziazione tra le varie categorie professionali e l’interdipendenza tra queste come gli elementi propri della nuova solidarietà, che battezza “organica” per distinguerla da quella tradizionale, tipica delle società pre-moderne, che denomina “meccanica”.
La speculazione sociologica viene poi traslata sul piano del diritto da un altro studioso francese, il giurista Léon Duguit, che modella la sua teoria del diritto pubblico intorno al concetto qui in esame, approccio poi seguito anche da diversi ordinamenti positivi. Basti pensare al ruolo della solidarietà nell’economia complessiva della nostra Costituzione, che all’art. 2 prevede tra i principi fondamentali dell’intero ordinamento “l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.
3. La solidarietà nella dottrina sociale della Chiesa
La dottrina sociale della Chiesa Cattolica ha prestato grande attenzione alla solidarietà, declinandola in diverse forme e ravvisandone l’operatività negli ambiti più disparati della vita dell’uomo e del cristiano, quali la famiglia, il lavoro, la politica, la gestione dell’ambiente, la cooperazione internazionale ecc. Più precisamente, la solidarietà è uno dei principi cardine dell’insegnamento sociale cattolico, insieme con la dignità della persona umana, il bene comune e la sussidiarietà. Viene definita come “esigenza di riconoscere nell’insieme dei legami che uniscono gli uomini e i gruppi sociali tra loro, lo spazio offerto alla libertà umana per provvedere alla crescita comune, condivisa da tutti” (Compendio della dottrina sociale della Chiesa, 2004, 194).
Quanto al contenuto della nozione, molto evidente è la sua prossimità rispetto alla carità, alla quale l’accomunano i caratteri di universalità, libertà, e gratuità, ma dalla quale deve pur tuttavia essere distinta, dovendone essere, piuttosto, considerata “la versione caratteristicamente sociale” (Monti 2004, 84). Nei limiti di questa precisazione, si può dire che la solidarietà è espressione dell’amore verso gli altri e del donarsi liberamente per loro come Gesù ha fatto per gli uomini. Le encicliche e i vari documenti papali più risalenti nel tempo evocano la nozione qui in esame “in modo implicito, con espressioni ad essa equivalenti” (ivi, 81), quali “amicizia” (Rerum novarum, 1891, 21), “carità sociale” (Quadragesimo anno, 1931, 89), e “civiltà dell’amore” (Paolo VI, Omelia per la chiusura dell’Anno santo; Messaggio per la Giornata mondiale della pace 1977). Tuttavia, tale approccio non esaurisce il discorso del Magistero sul valore in esame, che è più ampio e articolato di quanto non appaia a prima vista, e comprende una dimensione strutturale, relativa al concreto atteggiarsi e organizzarsi della società.
4. Il superamento dell’analogia con la carità
In tempi più recenti, la solidarietà ha cessato di essere intesa in senso puramente caritatevole, giungendo ad assumere una connotazione più neutra e autonoma, orientata al perseguimento del bene comune. Sicuramente la Populorum progressio (1967) rappresenta il punto di partenza di tale processo. L’enciclica auspica lo sviluppo integrale dell’uomo e lo sviluppo solidale dell’umanità, inteso quale corollario del primo e, allo stesso tempo, come condizione di base per la fruizione da parte di ciascuno della totalità dell’esperienza umana, senza che il peccato possa intaccarla e comprometterla; a tal fine, riconosce ed esplicita più volte l’elemento dell’interdipendenza tra gli uomini e tra le comunità, anche in relazione ai doveri di giustizia sociale e carità universale (Populorum progressio, 44).
Nella Sollicitudo rei socialis (1987) Giovanni Paolo II arricchisce ulteriormente la riflessione intorno alla solidarietà, che rappresenta uno dei pilastri del suo insegnamento, e ne illustra chiaramente la duplice natura, di virtù morale, da un lato, e di principio sociale ordinatore delle istituzioni, dall’altro. L’enciclica in questione definisce la solidarietà a partire dall’interdipendenza, intesa come un sistema di relazioni, di cui la solidarietà rappresenta la corrispondente virtù, ossia la proiezione in chiave morale e sociale. In quest’approccio, la solidarietà viene dunque definita non come “un sentimento di vaga compassione o di superficiale intenerimento per i mali di tante persone, vicine o lontane”, bensì come “la determinazione ferma e perseverante di impegnarsi per il bene comune: ossia per il bene di tutti e di ciascuno perché tutti siamo veramente responsabili di tutti” (Sollicitudo rei socialis, 38). Viene, quindi, messa in luce la natura strumentale della solidarietà per lo sviluppo dell’intera famiglia umana, coerentemente con l’etica della responsabilità, che prescrive l’obbligo di aiutare gli svantaggiati, assicurandosi al contempo che questi ultimi “non adottino un atteggiamento puramente passivo o distruttivo del tessuto sociale, ma pur rivendicando i loro legittimi diritti, facciano quanto loro spetta per il bene di tutti” (ivi, 39).
Tale approccio viene ulteriormente perfezionato nel papato di Francesco. Nell’esortazione apostolica Evangelii gaudium (2013) si illustra che la solidarietà nei confronti dei più svantaggiati, lungi dall’essere una sporadica manifestazione caritatevole, deve, al contrario, contribuire concretamente al riscatto e alla reintegrazione nella società di questi ultimi. Nell’enciclica Laudato si’ (2015) si espande il concetto di solidarietà, esplicitandone la dimensione intergenerazionale, con particolare riferimento alla tutela dell’ambiente naturale nell’interesse delle generazioni future. Infine, la recentissima Fratelli tutti (2020) recupera il valore della fratellanza e ne illustra l’importanza nella relazione con i soggetti più deboli, specialmente nel contesto della pandemia.
Alcuni studiosi sottolineano la differenza tra la nozione di solidarietà propugnata dal Magistero e la sua valenza secondo gli approcci di natura secolare, evidenziando per esempio che nel contesto delle lotte operaie la solidarietà non poggia sulla fratellanza, quanto piuttosto sui diritti, e che non riflette uno spirito di liberalità, bensì l’aspirazione a qualcosa che è già dovuto in quanto, appunto, oggetto di un diritto (Rodotà 2014, 62-66). Questa affascinante critica deve essere circoscritta, però, ai testi più risalenti. Se, infatti, è vero che nella Rerum novarum la prospettiva sembrava ignorare i diritti dei lavoratori, le encicliche successive hanno, però, ampliato sensibilmente la nozione di solidarietà avvicinandola a quella di giustizia, il cui fine ultimo è, appunto, la rivendicazione e la realizzazione dei diritti stessi.
5. Il ruolo della solidarietà nell’ordinamento internazionale
Si ritiene comunemente che la prima teorizzazione della solidarietà nell’ordinamento internazionale sia ascrivibile a Vattel, uno dei più influenti studiosi del diritto internazionale, che già nel XVIII secolo riscontrava l’esistenza di alcuni ambiti dell’ordinamento informati da tale valore. Intorno alla nozione di solidarietà, poi, Georges Scelle avrebbe costruito negli anni ’30 del secolo scorso la sua teoria del dédoublement fonctionnel, secondo la quale lo Stato agisce non solo nel perseguimento dei suoi interessi, ma anche come agente della comunità internazionale, nel perseguimento degli interessi di quest’ultima.
Indipendentemente dalle costruzioni concettuali degli studiosi, però, si può ammettere senza difficoltà che diversi istituti del diritto internazionale vigente risultano orientati al perseguimento di una certa misura di solidarietà, recando tracce più o meno visibili di tale ispirazione. Basti pensare alla disciplina internazionale della cooperazione allo sviluppo, agli obblighi di assistenza dettati alla stregua del diritto internazionale dei disastri, al trattamento preferenziale riservato ai Paesi meno sviluppati nell’ambito delle relazioni economiche internazionali o, ancora, al sistema di sicurezza collettiva delle Nazioni Unite e alla disciplina del Patto atlantico, il trattato istitutivo della NATO.
Inoltre, un istituto che risente fortemente dell’ispirazione solidaristica è quello degli obblighi erga omnes (ad esempio, quelli relativi alla prevenzione e alla repressione del genocidio o della tortura), che, trascendendo il piano meramente bilaterale e sinallagmatico, ammettono la reazione dell’intera comunità internazionale a fronte della loro violazione.
L’ambito che sembra risentire maggiormente del contributo propulsivo della solidarietà è, però, quello del diritto internazionale dei diritti umani. Si segnala in particolare la cosiddetta terza generazione di diritti umani, propugnata da tempo dalla dottrina secondo la formula dei “diritti di solidarietà” e abbracciata da alcuni strumenti convenzionali in materia di diritti dell’uomo, specialmente di natura regionale (si veda per esempio la Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli del 1981, istitutiva del sistema regionale africano di tutela dei diritti umani). Queste particolari posizioni giuridiche di vantaggio (diritto all’autodeterminazione, all’ambiente, alla pace, allo sviluppo, all’assistenza internazionale…) si caratterizzano per la loro portata non già individuale, bensì collettiva. La loro titolarità non si rinviene, infatti, in capo al singolo individuo, bensì piuttosto in capo alla comunità di riferimento, cioè al popolo.
6. I limiti costitutivi dell’ordinamento
Alcuni caratteri costitutivi dell’ordinamento internazionale, quali la sovranità degli Stati e i suoi corollari dell’eguaglianza e dell’immunità sovrana, nonché del divieto di ingerenza negli affari interni, si pongono in contrapposizione con tale obiettivo. Occorre, dunque, riconoscere che, pur essendo molteplici i richiami alla solidarietà all’interno dell’ordinamento internazionale, spesso questi risultano formulati in maniera scarsamente precettiva (come nel rapporto del Segretario delle Nazioni Unite In larger freedom del 2005) oppure ad opera di strumenti non vincolanti. A tale proposito, per esempio, si pensi ai lavori dello Special Rapporteur on human rights and solidarity, promotore di un progetto di dichiarazione sul diritto alla solidarietà internazionale, rispetto alla cui adozione bisogna registrare una perdurante incertezza. Si segnala poi che, anche una volta adottato, tale strumento rappresenterebbe formalmente un atto dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, pertanto sprovvisto di efficacia vincolante.
La solidarietà sembra poi essere alla base di alcune controverse dottrine occasionalmente invocate nella prassi, quali quella della “responsabilità di proteggere” e la dottrina ad essa collegata dell’intervento umanitario. La prima postula la responsabilità sussidiaria della comunità internazionale a fronte dell’incapacità del sovrano territoriale di prevenire e reprimere adeguatamente le atrocità nei confronti della propria popolazione, mentre la seconda, assai più ambigua, postula addirittura la legittimità e l’ammissibilità dell’intervento armato nel territorio di uno Stato a supporto della popolazione vessata. Quest’ultimo esempio illustra chiaramente l’esistenza di una forma di tensione tra solidarietà e sovranità, ascrivibile, in particolare, alla natura strettamente territoriale di quest’ultima. Il possibile bilanciamento tra tali valori contrastanti e l’occasionale prevalenza dell’uno o dell’altro è indice dei mutamenti della sensibilità dell’ordinamento internazionale e delle diverse priorità che esso persegue nei vari momenti storici.
7. La solidarietà come terreno di un possibile dialogo tra il Magistero e l’ordinamento internazionale
Il magistero invoca il dialogo cordiale della dottrina della Chiesa con ogni sapere (Compendio della dottrina sociale della Chiesa, 76), conformemente all’auspicio di Giovanni Paolo II, che, prendendo atto della dimensione interdisciplinare della dottrina sociale, ne auspica il dialogo “con le varie discipline che si occupano dell’uomo” nonché, in termini più pragmatici, l’applicazione concreta attraverso “gli sforzi che singoli, famiglie, operatori culturali e sociali, politici e uomini di Stato mettono in atto per darle forma e applicazione nella storia” (Centesimus annus, 1991, 59). I punti di contatto tra la dottrina sociale e l’ordinamento internazionale sono molteplici, al punto che si può affermare che intere branche dell’ordinamento sembrano tradurre in previsioni operative alcuni precetti del Magistero. Risulta evidente, per esempio, che la centralità della persona umana rappresenti lo zoccolo su cui poggia l’intera materia dei diritti dell’uomo, che assume la persona come oggetto e obiettivo ultimo di tutela contro gli abusi dello Stato, nelle varie articolazioni territoriali e funzionali di cui questo si compone.
Con più specifico riferimento alla solidarietà, si ricorda, innanzitutto, il già evocato impatto del Magistero sull’ambito della cooperazione allo sviluppo, auspicato dalla stessa Sollicitudo rei socialis, che mette l’accento sulla destinazione universale dei beni anche nell’ambito delle relazioni internazionali e mostra di intendere la solidarietà tra Stati, finalizzata allo sviluppo, come strumento di concreto perseguimento della pace. Tale concetto era già adombrato nella Pacem in terris (1963), che prescriveva la necessità di regolare i rapporti tra le varie comunità politiche “nella verità, nella giustizia, nella solidarietà operante, nella libertà” (Pacem in terris, 54) e, prendendo atto delle peculiarità intrinseche dei vari componenti della famiglia umana, ne postulava l’incontro e il reciproco arricchimento secondo “il diritto e il dovere di vivere gli uni con gli altri” (55).
Quello che preme qui segnalare in particolare è l’impatto della speculazione cattolica in materia di solidarietà sul diritto internazionale dei cambiamenti climatici e, più in generale, sul diritto internazionale dell’ambiente, i cui istituti riflettono in maniera molto puntuale questa ispirazione. Ci si riferisce qui ai principi dello sviluppo sostenibile e dell’equità intergenerazionale, nonché al principio della responsabilità comune, ma differenziata. L’equità intergenerazionale o solidarietà tra le generazioni rappresenta uno dei valori cruciali nel diritto internazionale dell’ambiente, di cui il principio dello sviluppo sostenibile, che stabilisce l’obbligo per gli Stati di utilizzare le risorse naturali in maniera tale da soddisfare i bisogni delle generazioni presenti senza compromettere quelli delle generazioni future, rappresenta una proiezione in termini operativi. Ebbene, entrambi sono perfettamente coerenti con la dottrina sociale. Già nella Populorum progressio si ammetteva, infatti, un obbligo di solidarietà intergenerazionale (“eredi delle generazioni passate e beneficiari del lavoro dei nostri contemporanei, noi abbiamo degli obblighi verso tutti, e non possiamo disinteressarci di coloro che verranno dopo di noi ad ingrandire la cerchia della famiglia umana. La solidarietà universale, che è un fatto e per noi un beneficio, è altresì un dovere”, 17).
Lo stesso obbligo viene più compiutamente esplicitato da Papa Francesco nella Laudato si’. Vi si legge, infatti, che “ormai non si può più parlare di sviluppo sostenibile senza una solidarietà tra le generazioni” e che “quando pensiamo alla situazione in cui si lascia il pianeta alle future generazioni, entriamo in un’altra logica, quella del dono gratuito che riceviamo e comunichiamo”, atteggiamento che viene descritto come “una questione essenziale di giustizia, dal momento che la terra che abbiamo ricevuto appartiene anche a coloro che verranno” (159). Tale approccio risulta coerente con la dottrina del trust intergenerazionale, che vede nell’ambiente e nelle risorse naturali un trust (cioè un bene gestito da un amministratore nell’interesse dei beneficiari) amministrato dalle generazioni presenti nell’interesse di quelle future.
Questo orientamento risulta ormai recepito nel diritto positivo. Ci si riferisce in particolare al principio n. 3 della Dichiarazione di Rio su ambiente e sviluppo (1992) e all’art. 3(1) della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (1992, UNFCCC), il cui contenuto è ulteriormente ribadito e consolidato negli strumenti pattizi successivi. Anche tenendo conto dei limiti intrinseci dell’ordinamento internazionale, discendenti dalla natura sovrana dei suoi soggetti principali, occorre, dunque, prendere atto della sinergia e della reciproca influenza tra il Magistero e il diritto internazionale. In prospettiva futura, non si esclude che la dottrina sociale possa influenzare ulteriormente lo sviluppo del diritto internazionale e addirittura offrire uno strumento aggiuntivo per sciogliere la già ricordata tensione tra solidarietà e sovranità. Ci si riferisce qui alla sussidiarietà, che, già applicata proficuamente nell’ordinamento dell’Unione europea, potrebbe, se adeguatamente utilizzata, dare i suoi frutti anche all’interno del diritto internazionale.
Bibliografia
• Bouriche M. (2012), Les Instruments de solidarité en droit international public, Connaissances et Savoirs.
• Carozza P.G. - Crema L., On Solidarity in International Law, Working Paper, Caritas in Veritate Foundation.
• Monti E. (2004), Solidarietà, in Dizionario di dottrina sociale della Chiesa. Scienze sociali e Magistero, Vita e pensiero, 77-86.
• Rodotà S. (2014), Solidarietà. Un’utopia necessaria, Laterza, Bari.
• Wolfrum R. - Kojima C. (eds.) (2010), Solidarity: A Structural Principle of International Law, Springer.
Autore
Mariangela La Manna, Università Cattolica del Sacro Cuore (Mariangela.LaManna@unicatt.it)