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Fascicolo 2025, 1 ‒ Gennaio-Marzo 2025
Prima pubblicazione online: Marzo 2025
ISSN 2784-8884
DOI 10.26350/dizdott_000171
di Marco Allena
Abstract:
ENGLISH
Il termine tributo sottende una nozione rilevante, densa di significati connotati da plurime sfaccettature a seconda degli ordinamenti, della dottrina e della giurisprudenza di volta in volta considerati. Nel lavoro viene approfondita la portata semantica del termine tributo delineata dalla dottrina sociale della Chiesa, che ha dato un fondamentale contributo nell’interpretazione della relativa nozione, la quale è stata altresì posta in relazione con i principi costituzionali di solidarietà, uguaglianza, capacità contributiva e legalità.
Parole chiave: Tributo, Prelievo fiscale, Dottrina sociale della Chiesa, Magistero della Chiesa, Stato sociale, Pubbliche spese, Capacità contributiva, Bene comune
ERC:
ITALIANO
The notion of ‘’tax‘’ is dense with a meaning marked by multiple facets depending on the legal system, doctrine and case law taken into consideration. This work explores the semantic perimeter of the term ‘tribute’ as outlined by the Social Doctrine of the Church. The latter, in fact, has made a fundamental contribution in the interpretation of the notion of “tax”, which has been linked to the constitutional principles of solidarity, equality, ability to pay and legality.
Keywords: Taxation, Social Doctrine of the Church, Church magisterium, Welfare State, Public expenditure, Ability to pay princile, Public welfare
ERC:
Premessa
Qualsiasi forma di Stato necessita, per il suo funzionamento, di una qualche forma di entrata coercitivamente versata dai membri della collettività statuale. Questa prestazione è, come avrà modo d’evidenziarsi più dettagliatamente nel prosieguo, il tributo: vale a dire, quella obbligazione giuridica di diritto pubblico che ha per oggetto una prestazione pecuniaria “a titolo definitivo”, funzionale al finanziamento di spese pubbliche, ovvero spese destinate alla produzione, all’organizzazione e all’erogazione di beni e servizi pubblici idonei, a loro volta, a soddisfare interessi, bisogni e diritti aventi essi stessi carattere e natura generale, comune, collettiva e sociale (M. Cermignani, 2023).
Nel nostro ordinamento, la portata semantica del termine tributo non è individuata da una specifica definizione normativa: non esiste, infatti, una disposizione di legge che ne individui il contenuto o ne definisca precisamente il perimetro.
Conseguentemente, la nozione di tributo deve essere ricostruita per via interpretativa, mediante l’utilizzo di criteri idonei a individuarne precisamente i confini.
Sul punto, la Corte Costituzionale ritiene che siano almeno tre gli elementi indefettibili del “tributo”: (i) che la disciplina legale sia diretta a procurare una decurtazione patrimoniale, e dunque il depauperamento, del soggetto passivo; (ii) che la decurtazione non integri la modifica di un rapporto sinallagmatico (ossia del principio di corrispettività tra le parti); e (iii) che le risorse connesse ad un presupposto economicamente rilevante e derivanti dalla suddetta decurtazione siano destinate a sovvenire alle pubbliche spese (Mastroiacovo, 2019).
In tal senso, ad avviso dei Giudici costituzionali, il tributo «consiste in un prelievo coattivo che è finalizzato al concorso alle pubbliche spese ed è posto a carico di un soggetto passivo in base ad uno specifico indice di capacità contributiva …; indice che deve esprimere l’idoneità di tale soggetto all’obbligazione tributaria…» (Corte Cost. n. 304/2013).
In altri termini, la nozione di tributo identifica ogni prestazione sorta in capo al soggetto passivo che abbia natura coattiva e contenuto (di regola) patrimoniale, venuta ad esistenza in ragione di un presupposto economicamente rilevante e per effetto del potere autoritativo-ablatorio dello Stato o di altro ente pubblico, esercitato in attuazione del dovere di concorrere alle spese pubbliche e nel rispetto del principio di legalità, sanciti rispettivamente agli articoli 53 e 23 della Costituzione.
In termini generali, quindi, il tributo è una “entrata di diritto pubblico”: una risorsa che confluisce nelle casse dello Stato e degli altri enti territoriali al fine di soddisfare le loro esigenze di natura finanziaria. In tal senso, il tributo non inerisce alle c.d. “entrate di diritto privato”, le quali individuano le sole risorse generate per effetto della gestione del patrimonio pubblico ovvero dell’esercizio di attività di tipo economico. Oltre ai richiamati elementi costitutivi, il tributo presenta un’ulteriore peculiarità. Per la dottrina tradizionale il concetto di “tributo” si declina, infatti, in quattro prestazioni distinte, ovvero: le imposte, le tasse, i contributi e, almeno per una parte della letteratura, anche i monopoli fiscali.
Il tributo come “imposta” e “tassa”
Focalizzando l’attenzione sulle imposte e sulle tasse, è sufficiente rilevare che (i) le prime consistono in obbligazioni pubblicistiche indisponibili (di regola pecuniarie), aventi come unico presupposto giuridico la soggezione alla potestà di imperio dello Stato, non manifestando collegamento alcuno con un determinato servizio reso dall’ente pubblico a favore del soggetto passivo; mentre (ii) le seconde si traducono in prestazioni pecuniarie dovute dal soggetto passivo all’ente pubblico in relazione alla fruizione o fruibilità di un servizio o di una attività pubblica (Falsitta, 2022).
Si tratta di prestazioni accomunate, dunque, dalla loro natura pecuniaria ma diverse sotto il profilo funzionale, in quanto le imposte, stante la loro natura “metaindividuale”, si traducono in interventi coercitivi che possono favorire la redistribuzione; le tasse, al contempo, sono evidentemente distanti da questo meccanismo atteso che si atteggiano perlopiù come fonti di entrata, preposte al finanziamento della spesa per la quale sono chiaramente individuabili sia i beneficiari sia i profili di convenienza individuale relativi al versamento effettuato dal contribuente.
Sul punto, val la pena evidenziare che nella dimensione dello Stato sociale e interventista si è delineata una concezione di tributo che ha abbandonato i tratti di prestazione tout-court espressione del potere di imperio dello Stato, e ha accolto una connotazione di prelievo coattivo innanzitutto quale strumento per erogare prestazioni sociali, redistribuire la ricchezza e correggere le disuguaglianze, tutelando così non solo i diritti proprietari, ma anche e soprattutto quelli sociali e civili (Zaccaria et al., 2024).
Infatti, con l’avvento delle dichiarazioni dei diritti dell’uomo e delle costituzioni moderne, accanto alla declinazione del diritto come “diritto a non essere impedito”, nasce una nuova serie di diritti di solidarietà, la cui concezione viene fatta propria anche dall’enciclica Pacem in terris (1963) del Sommo Pontefice Giovanni XXIII (Salvini, 2006). In questo senso, il diritto diventa strumento per il legislatore nel perseguimento della tutela dei beni giuridici.
[vedi voce: Ecologia e tributi ambientali].
Ciò in simmetrica opposizione rispetto a quanto si verificava nell’ambito dello “Stato minimo”, in cui la nozione di tributo era rappresentativa di un’imposizione strumentale al puro reperimento di risorse finanziarie per garantire la difesa, il funzionamento dell’amministrazione, la giustizia e la protezione della proprietà, trovando dunque la propria ratio unicamente nella relazione di mero scambio tra l’ente pubblico e il soggetto gravato dal tributo.
Alla luce di ciò, si può ben rilevare che la nozione di tributo varia al variare del modello di Stato di volta in volta considerato, così come subisce diverse declinazioni al mutare della dottrina e della giurisprudenza considerate, ma primariamente dell’ordinamento all’interno del quale se ne ricostruiscono i profili nozionistici, ove la necessità attuale di raccogliere “tributi” è aumentata enormemente per via dell’espandersi dell’attività pubblica.
La tradizione cristiana e il Magistero in materia di tributi
In tale contesto, anche la dottrina sociale della Chiesa si è interrogata sui contenuti che informano la nozione di tributo, cercando soprattutto di delinearne la giustificazione e la funzionalizzazione nell’ambito dell’attuale modello di Stato.
Infatti, per il Magistero il tributo è dapprima funzionalizzato a un’equa distribuzione della ricchezza raccolta, quale strumento di contrasto alla povertà, di tutela degli ultimi e, in senso più ampio, di perseguimento del bene comune.
Già in plurimi passi della Sacra Bibbia e del Vangelo (i.e. Mt 22, 15-22), così come nelle lettere di San Paolo (i.e. Rm 13, 7), sono rinvenibili i primi tentativi volti alla giustificazione e alla funzionalizzazione del tributo.
In tempi più recenti, la dottrina sociale della Chiesa ha dato un notevole contributo alla definizione di tributo, rafforzando l’importanza fondamentale del dovere di concorrere alle spese pubbliche.
In particolare, per il Magistero il “tributo” individua una prestazione attuativa dei doveri di solidarietà e di uguaglianza, per la realizzazione di una società più virtuosa, capace di redistribuire la ricchezza raccolta e sostenere le famiglie, cellule vitali della comunità intera. Si tratta di una prestazione coattiva a cui tutti gli obbligati devono adempiere, al fine di preservare e implementare il bene comune (così come ricordato da Papa Francesco, Angelus del 18 ottobre 2020).
Invero, al di là e oltre rispetto ai testi sacri, una delle prime pronunce in materia è da ascriversi a Papa Pio XII avanti all’Associazione internazionale di diritto finanziario e fiscale il 2 ottobre 1956: per il Pontefice non si doveva nutrire alcun dubbio né sul dovere di ciascun cittadino di sopportare una parte del gravame delle spese pubbliche né sul dovere dello Stato di distribuire gli oneri necessari in modo proporzionale alle risorse di ciascun individuo. In tal senso, da un lato si pone in capo ai consociati il dovere di adempiere agli oneri tributari, e dall’altro si configura un dovere etico in capo allo Stato di realizzare un sistema fiscale declinato secondo i canoni dell’equità e della solidarietà (Cermignani, 2023).
A conferma di ciò, il Compendio della dottrina sociale della Chiesa (2004) precisa che «la raccolta fiscale e la spesa pubblica assumono un’importanza economica cruciale per ogni comunità civile e politica: l’obiettivo verso cui tendere è una finanza pubblica capace di proporsi come strumento di sviluppo e di solidarietà» (Compendio, 355
La dimensione “comunitaria” e “solidale” del tributo
In tale prospettiva, il tributo si disvela un’obbligazione pecuniaria che ciascun soggetto passivo è tenuto ad assolvere non in una prospettiva individualistica bensì in una dimensione comunitaria, allorché una “finanza pubblica equa, efficiente, efficace, produce effetti virtuosi sull’economia, perché riesce a favorire la crescita dell’occupazione, a sostenere le attività imprenditoriali e le iniziative senza scopo di lucro, e contribuisce ad accrescere la credibilità dello Stato quale garante dei sistemi di previdenza e di protezione sociale, destinati in particolare a proteggere i più deboli” (Compendio, 355).
In tal senso, si pensi anche all’attenzione dedicata dal Magistero della Chiesa – a partire dalla Caritas in veritate nel 2009, per proseguire con la Laudato si’ nel 2015 – all’importanza della responsabilità sociale dell’impresa, essendo il problema della tassazione delle multinazionali un tema che non tocca soltanto il gettito per gli Stati, ma anche il rispetto dei principi democratici e la salvaguardia delle economie e delle popolazioni dei Paesi del c.d. Terzo Mondo (Allena, 2024).
La nozione di tributo è, dunque, concepita strumentalmente alla realizzazione di un beneficio non del singolo consociato, bensì dell’intera comunità di consociati. Sicché tale finalità del tributo è posta non soltanto con riguardo a ciascun individuo, ma anche nei confronti del legislatore nell’ambito dell’implementazione delle normative e degli organi costituzionali nel dettare l’indirizzo politico e nell’assicurare l’osservanza della Costituzione.
Allora, nel segno di una effettiva solidarietà di ciascun consociato verso l’altro, sembra delinearsi un “diritto naturale” al tributo, funzionale al perseguimento e al raggiungimento del bene comune.
Da ciò deriva che concorrere alle pubbliche spese non è solo un dovere di pietas, che si traduce nella generale osservanza delle leggi; bensì un dovere di caritas, primariamente attuativo di un’equa redistribuzione delle risorse e di un efficace sostegno verso i consociati più deboli, osservando con “inviolabile imparzialità la cosiddetta giustizia distributiva” (Rerum novarum, 1891, parte seconda, Il diritto di intervento dello Stato).
Equità e giustizia come elementi distintivi del tributo
Pare, allora, declinarsi un obbligo morale di pagare le tasse, ma anche un dovere sociale di rendere il sistema fiscale sempre più equo (Salvini, 2006). Conseguentemente, vengono in rilievo tre ulteriori elementi che devono contraddistinguere il tributo: l’equità, la giustizia e, come si dirà nel paragrafo successivo, la legalità. Si tratta, infatti, di concepire il sistema tributario quale strumento per il raggiungimento del bene comune e la distribuzione della ricchezza.
Con riferimento all’equità, specularmente a quanto affermato dall’art. 53 della Costituzione, Papa Leone XIII nel 1891 riteneva che «la prosperità delle nazioni deriva [anche] dall’imposizione moderata e dall’equa distribuzione dei pubblici oneri» (cfr. Rerum novarum, 26).
Tale equa distribuzione dei pubblici oneri è elemento centrale anche nei lavori della Commissione diocesana “Giustizia e Pace”, già presieduta dal Cardinale Carlo Maria Martini, la quale riteneva che fosse compito di un fisco equo ripartire la contribuzione in modo proporzionale, facendo sì che i soggetti passivi dotati della medesima capacità contributiva siano assoggettati in egual modo a tassazione (Commissione diocesana “Giustizia e pace”, Autonomie regionali e federalismo solidale, Milano, 1996).
Risulta, quindi, evidente che la posizione della dottrina sociale della Chiesa viene ricongiunta con quanto espresso dalla nostra Costituzione all’art. 53, ove trovano enunciazione i fondamentali principi di capacità contributiva e di progressività che permeano il sistema tributario. In particolare, proprio la lettera enciclica Mater et magistra (1961) compie un esplicito riferimento al principio di capacità contributiva; principio quest’ultimo che impone al sistema tributario di soddisfare sia l’“equità orizzontale”, per effetto della quale i contribuenti con la medesima capacità contributiva devono essere trattati allo stesso modo dal fisco, sia l’“equità verticale”, in forza della quale i contribuenti con maggiore capacità contributiva sono tenuti a una contribuzione maggiore (Galmarini - Giarda, 2004).
Equità e giustizia come criteri guida dell’imposizione tributaria
Pertanto, nella visione del Magistero, il tributo non potrebbe mai assumere le vesti di uno strumento teso al mero reperimento di risorse finanziarie. Esso, al contrario, assurge a strumento di distribuzione della ricchezza, gravando sui contribuenti secondo le rispettive capacità contributive, senza manifestare un carattere eccessivo.
In tal senso, proprio perché il tributo assolve una funzione “sociale”, prima ancora che economico-finanziaria, si coglie la centralità della lotta all’evasione fiscale; quest’ultima, quale fenomeno che si traduce nella sottrazione al dovere di concorrere alle spese pubbliche per mezzo della violazione diretta di una o più norme tributarie attraverso l’occultamento o l’artificiosa alterazione del presupposto o della base imponibile, si pone evidentemente in contrasto con i principi d’ordine generale che, anche secondo le più recenti indicazioni del Magistero, governano il sistema tributario nel suo complesso ed assurgono a valori fondamentali del nostro ordinamento (vedi voce: I paradisi fiscali e la finanza offshore). Inoltre – come già osservato – l’equità e la giustizia sono considerate criteri guida dell’imposizione tributaria anche da Papa Giovanni XXIII il quale, nella Mater et magistra (terza parte Nuovi aspetti della questione sociale, Imposizione tributaria) afferma che il principio fondamentale in un sistema tributario informato a giustizia ed equità è che gli oneri siano proporzionati alla capacità contributiva dei cittadini.
Nel medesimo senso depone, altresì, la Costituzione pastorale Gaudium et spes (1965), ove si chiarisce che: «Il dovere della giustizia e dell’amore viene sempre più assolto per il fatto che ognuno, interessandosi al bene comune secondo le proprie capacità e le necessità degli altri, promuove e aiuta anche le istituzioni pubbliche e private che servono a migliorare le condizioni di vita degli uomini» (30, Occorre superare l’etica individualistica).
Corretta allocazione delle risorse e legalità come ulteriori profili indefettibili del tributo
Stanti le pregresse considerazioni è evidente che il tributo rappresenta lo strumento attraverso il quale realizzare un sistema fiscale che favorisca e garantisca una sempre maggiore equità nella distribuzione delle ricchezze, così permettendo allo Stato di erogare efficaci ed effettive prestazioni sociali. Infatti, per il Magistero pontificio la materia fiscale deve essere considerata quale mezzo per garantire il raggiungimento del benessere di tutti gli uomini, un sistema fondato su un’ “etica amica della persona”, capace di assicurare a tutti la propria dignità umana (vedi voce: I paradisi fiscali e la finanza offshore).
Non a caso è stato evidenziato, già tempo addietro, che in ordine all’uso delle risorse derivanti dalla riscossione dei tributi «illecito e abusivo [è] l’utilizzo di tali fondi per attività diverse dal bene comune o, ancor peggio, ad esso contrarie, così come per attività contrarie al bene integrale delle persone»; potendo, invece, un’adeguata destinazione del gettito “contribuire efficacemente a costruire un’etica pubblica» (Dizionario di Dottrina Sociale della Chiesa, a cura di G.P. Crepaldi e E. Colom, LAS, 2005, 619).
Da ciò discende che un’equa e giusta imposizione non può ancora perfezionarsi se ad essa non corrisponda una corretta allocazione ed un altrettanto adeguato utilizzo delle risorse. Ma v’è di più.
L’imposizione non può dirsi equa e giusta se non v’è una fonte che garantisca il “consenso popolare alla tassazione” (tradotto nel noto motto “no taxation without representation”) e un adeguato controllo di legittimità costituzionale successivo alla introduzione del tributo.
In tal senso, anche nella prospettiva sposata dalla dottrina sociale della Chiesa, la nozione di tributo deve essere altresì permeata dal principio di legalità, che nel nostro ordinamento è sancito dall’art. 23 della Costituzione, in forza del quale «nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge».
Basti a tal fine menzionare il documento Educare alla legalità, pubblicato nel 1991 dalla Conferenza Episcopale Italiana, nel quale si afferma che la legalità costituisce una condizione fondamentale per il realizzarsi della libertà, della giustizia e della pace tra gli uomini.
L’attualità della nozione di tributo offerta dalla dottrina sociale della Chiesa
Dalle parole del Santo Padre, nel discorso a una delegazione dell’Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2022, «ogni impero che ha dominato sulla Terra Santa, e anche i re d’Israele, hanno instaurato sistemi di pagamento delle imposte», ben si comprende che la “questione tributaria” è stata affrontata sin dai tempi più antichi.
Infatti, come già illustrato, nella Sacra Bibbia, nei Vangeli e in alcuni documenti papali già nei secoli scorsi, non mancano riferimenti alle fattispecie tributarie e – ora come allora – è necessario che i principi di legalità, imparzialità e trasparenza ne siano la bussola.
Non a caso, il Sommo Pontefice ha recentemente ricordato, in occasione appunto del predetto discorso tenuto ad una Delegazione dell’Agenzia delle entrate il 31 gennaio 2022, che «la trasparenza nella gestione del denaro, che proviene dai sacrifici di molti lavoratori e lavoratrici, rivela la libertà d’animo e forma le persone a essere più motivate nel pagare le tasse, soprattutto se la raccolta fiscale contribuisce a superare le disuguaglianze, a fare investimenti perché ci sia più lavoro, a garantire una buona sanità e l’istruzione per tutti, a creare infrastrutture che facilitino la vita sociale e l’economia».
Dunque, si risolve qui l’attualità della nozione di tributo propria della Dottrina Sociale della Chiesa, la quale ritrova oggi la sua piena dimensione nel senso di prestazione patrimoniale coattiva non tanto espressione del potere di imperio e di soggezione allo Stato, bensì di strumento attraverso il quale reperire le risorse necessarie per finanziare le prestazioni sociali, nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e trasparenza.
Ebbene, è evidente che nella visione della dottrina sociale della Chiesa il pagamento del tributo non realizzi, e non debba essere percepito come, limitazione dei diritti e delle libertà del soggetto passivo; al contrario, si tratta del presupposto affinché i suoi stessi diritti e le sue stesse libertà, così come quelle degli altri consociati, siano attuate in virtù della consapevolezza per la quale «la sottomissione all’autorità e la corresponsabilità nel bene comune comportano l’esigenza morale del versamento delle imposte» (Catechismo della Chiesa cattolica, 2240).
Conclusioni
Dalle considerazioni svolte discende evidentemente che la nozione di tributo declinata dalla dottrina sociale della Chiesa è di fondamentale importanza per cogliere al contempo sia il senso pieno e completo da riservare alla relativa nozione, sia la vocazione sociale e comunitaria che a quest’ultima dovrebbe attribuirsi. Infatti, soltanto considerando il contributo recato dal Magistero della Chiesa – in termini di valori e di rispetto dei principi di uguaglianza e di solidarietà nonché di funzionalizzazione dell’imposizione al bene comune – può approdarsi a una piena consapevolezza del portato concreto che il tributo, quale prestazione patrimoniale coattiva, è destinato ad assolvere nella società moderna.
Bibliografia
• Allena M. (2024), Quali frontiere per la tassazione delle grandi corporations, Vita e Pensiero, Milano.
• Gallo F. (2009), Le ragioni del fisco. Etica e giustizia nella tassazione, Bologna.
• Galmarini U., Giarda D.P. (2004), Fisco, in Dizionario di dottrina sociale della Chiesa. Scienze sociali e Magistero, Vita e Pensiero, Milano.
• Mastroiacovo V. (2019), Tributi e prestazioni imposte nel dialogo tra Corti, Il libro dell’anno del diritto, Roma.
• Salvini G. (2006), Sistema fiscale ed etica, «La Civiltà Cattolica».
Autore
Marco Allena