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Fascicolo 2023, 4 – Ottobre-Dicembre 2023
Prima pubblicazione online: Dicembre 2023
ISSN 2784-8884
DOI 10.26350/dizdott_000142
Abstract:
ENGLISH
L’applicazione della tecnologia (technology) ai servizi finanziari (financial) ha dato origine al c.d. fintech, un “nuovo modo” di usare i servizi finanziari attraverso la tecnologia. Molteplici sono i vantaggi offerti, ma altrettanto evidenti sono i rischi che ad esso si accompagnano.
Parole chiave: Tecnologia, Finanza, Rischi, Bigtech, Inclusione
ERC: SH1_4
ITALIANO
The application of technology to financial services has given rise to so-called fintech, a "new way" of using financial services through technology. There are many advantages, but the risks that accompany it are equally evident.
Keywords: Technology, Finance, Risks, Bigtech, Inclusion
ERC: SH1_4
L’applicazione marcata, quando non esclusiva, della tecnologia (technology) ai servizi finanziari (financial) ha dato origine al c.d. fintech, un termine che ricomprende in sé modelli di business, canali di vendita, servizi finanziari, e molto altro ancora.
Un albero con molti rami
Uno studio della Banca dei Regolamenti Internazionali ha efficacemente rappresentato il fenomeno del fintech immaginando un albero: le radici sui cui fonda sono rappresentate dalle misure di policy e dalle normative che sostengono lo sviluppo delle attività fintech e l’uso delle tecnologie abilitanti (cyber security, open banking, protezione dei dati, ecc.); il tronco è costituito da tutte quelle diverse manifestazioni della tecnologia che hanno consentito la nascita e lo sviluppo del fintech (cloud, intelligenza artificiale, DLT – distributed ledged technology, ecc.); infine, i numerosi rami simboleggiano le diverse attività fintech nei principali segmenti dell’attività finanziaria (BIS-FIS 2020).
Molteplici sono infatti gli ambiti nei quali la tecnologia ha apportato un significativo cambiamento. Essi sono sostanzialmente riconducibili a cinque principali macro-aree di attività: pagamenti, prestiti, gestione del risparmio, consulenza finanziaria e gestione del rischio. All’interno di ciascuna di queste macro-aree sono stati sviluppati numerosi prodotti e/o servizi che, grazie all’uso della tecnologia, consentono di soddisfare un bisogno finanziario in brevissimo tempo, in maniera precisa e con un notevole risparmio di costi rispetto alla tradizionale modalità di esecuzione. Si pensi ad esempio agli instant payments che consentono di trasferire somme di denaro da un soggetto ad un altro in pochi secondi e in maniera estremamente sicura, oppure ai servizi di robo-advisory che permettono, a fronte di alcune domande e risposte automatizzate, di individuare in pochi minuti la propensione al rischio e la composizione ottimale di un portafoglio di strumenti finanziari (titoli di Stato, obbligazioni, azioni, quote di fondi comuni, ecc.) per un soggetto, o ancora le diverse lending marketplaces, “luoghi” virtuali dove avviene l’incontro da soggetti (privati, imprese) che ricercano un finanziamento e investitori che sono disposti a fornire risorse finanziarie (IMF 2017). È questo il caso tipico del crowdfunding, una nuova modalità di raccolta fondi attraverso la quale un certo numero di persone (crowd, la folla, insieme indistinto di soggetti), conferisce somme di denaro (funding) anche di modesto importo, per finanziare progetti imprenditoriali o iniziative di vario genere, attraverso un apposito sito web (la c.d. “piattaforma” o il “portale”), per i quali può essere prevista una “ricompensa”, di carattere monetario e non. Proprio la possibilità di aprire la raccolta di risparmio alla “folla indistinta”, e quindi anche a soggetti potenzialmente inconsapevoli dell’effettivo grado di rischio insito nell’operazione, ha spinto in Italia la Consob (Commissione Nazionale per le Società) a definire un’apposita normativa in materia, così da salvaguardare gli investitori retail (cioè quelli diversi dagli investitori professionali), prevedendo un “vero e proprio percorso di investimento consapevole”, per comprendere in maniera agevole caratteristiche e rischi dell’investimento (sull’argomento si rimanda per maggiore dettaglio a https://www.consob.it/web/investor-education/crowdfunding-approfondimento-8).
Ai “tradizionali” settori dell’intermediazione finanziaria si è aggiunto, più di recente, il climate fintech, intendendo con tale espressione le applicazioni digitali volte ad agevolare il processo di decarbonizzazione e di transizione verso la sostenibilità ambientale, all’interno delle quali giocano indubbiamente un ruolo di rilievo quelle forme di finanziamento atte a favorire tale processo, quali ad esempio il green equity crowdfunding o i prestiti green digitali (Scalise 2023).
Luci e ombre del fintech
Risultano evidenti i benefici che il fintech reca con sé, man mano che si perfezionano le sue applicazioni: in primo luogo, riduce i costi di accesso e di utilizzo delle attività finanziarie, nonché le asimmetrie che spesso le contraddistinguono, ampliando così l’accesso ai servizi finanziari anche a soggetti tradizionalmente “esclusi”, quali ad esempio le persone a basso reddito, che vivono in Paesi con una scarsa infrastruttura finanziaria. Le innovazioni continue e i progressi tecnologici facilitano anche i pagamenti e le rimesse a livello internazionale, consentendo di realizzare uno sviluppo economico più ampio e una crescita inclusiva. Ancora, la rapida diffusione di questi strumenti tecnologici crea nuove opportunità anche per le autorità preposte alla regolamentazione e al controllo, favorendo e semplificando la conformità normativa e gli stessi processi di supervisione.
Non meno evidenti sono tuttavia i potenziali rischi che possono insorgere: un primo elemento da considerare è il tema della protezione dei consumatori e degli investitori meno consapevoli, spesso attratti con messaggi ingannevoli sulla possibilità di conseguire facili profitti con costi minimi e somme di denaro relativamente modeste, attraverso ad esempio semplici banner collocati su piattaforme video largamente diffuse (si pensi al caso di TikTok e al suo utilizzo, anche da parte di soggetti tipicamente “inconsapevoli” dal punto di vista finanziario, quali sono gli adolescenti). Ancora, estrema attenzione va posta sull’uso improprio dei dati degli utenti o sulla possibilità di sottrazione di denaro attraverso truffe di natura informatica, nonché sull’adeguatezza delle reti di sicurezza esistenti. Ugualmente importante è il potenziale “contagio”, che la velocità della tecnologia può contribuire a generare e diffondere, e che potrebbe intervenire in caso di fallimento di una fintech, soprattutto se controllata/collegata da/a una banca: l’estrema rapidità consentita dai device tecnologici nelle operazioni di prelievo dei propri depositi potrebbe facilmente scatenare una “corsa agli sportelli”, coinvolgendo anche istituti di credito completamente estranei alla crisi. È quanto si è verificato, fortunatamente in maniera limitata, negli Stati Uniti nel marzo 2023, quando, a seguito della crisi di alcune banche, i cui servizi erano in larghissima misura fruibili esclusivamente on line, molte istituzioni creditizie hanno visto ridursi in maniera significativa i propri depositi. La paura di un possibile contagio generato dal fallimento di poche banche ha indotto i risparmiatori ad effettuare prelievi “cautelativi” nel timore di non vedersi più restituito il proprio capitale, anche presso istituti bancari completamente estranei alle situazioni di crisi manifestatesi.
Infine, un tema di rilievo sul quale si sta dibattendo a livello internazionale riguarda il ruolo delle banche centrali nella loro funzione di prestatore di ultima istanza, tradizionalmente operante in via esclusiva nei confronti delle banche: al momento viene infatti esclusa la possibilità di intervento a salvaguardia dei risparmiatori e/o dei piccoli investitori in caso di fallimento di una fintech non appartenente al settore bancario, e quindi non posta sotto la supervisione diretta delle autorità di vigilanza.
Resta poi sullo sfondo, anche per il sistema finanziario, così come accade per tutti i settori economici dove la tecnologia sta sostituendo la manodopera umana, il delicato tema della disoccupazione che si può originare, e la necessaria “riconversione” delle professionalità che in ambito finanziario sono state finora impiegate. In realtà, malgrado i processi di automazione delle operazioni più standardizzate, in larga misura riconducibili al settore dei pagamenti, la relazione umana con il cliente mantiene ancora un ruolo importante, sia per quanto riguarda le operazioni più sofisticate, sia per quanto concerne l’inclusione di tutte quelle “fasce deboli” della popolazione che, spesso a fatica, hanno accesso ai servizi finanziari elementari.
Una regolamentazione comune
Poiché per le caratteristiche stesse dell’attività di intermediazione finanziaria e delle sue applicazioni digitali è impossibile “delimitare” geograficamente il fenomeno del fintech, risulta necessario definire principi giuridici e standard comuni di regolamentazione: la cooperazione a livello internazionale diventa quindi essenziale, al fine di consentire un corretto manifestarsi dell’inarrestabile innovazione finanziaria ma, al tempo stesso, garantire la protezione dei consumatori e la stabilità del sistema finanziario. Proprio in questa direzione, gli sforzi della autorità di regolamentazione e controllo, ben consapevoli della difficoltà di “imbrigliare” in norme statiche un’attività intrinsecamente mutevole e multidimensionale, hanno cercato di sviluppare soluzioni condivise a livello globale: le principali banche centrali hanno avviato una serie di iniziative mirate a facilitare la transizione verso un sistema più digitale secondo una logica di open innovation, un modello che, attraverso l’interazione di tutti i soggetti coinvolti, porta a una condivisione delle esperienze e delle conoscenze e alla definizione di best practices e standard per tutti i soggetti che operano all’interno del sistema, e consente interventi ai regolatori e ai supervisori più tempestivi ed efficaci (Perrazzelli 2023).
In buona sostanza, si sta cercando di affiancare ai tradizionali strumenti di natura micro-prudenziale, riferiti cioè al singolo intermediario, un framework normativo di tipo macro-prudenziale, in grado di intercettare e governare i potenziali rischi sistemici che derivano dall’intermediazione bancaria e non, compresi quelli che possono insorgere nel settore fintech. La Commissione Europea ha adottato un pacchetto normativo sulla finanza digitale (settembre 2020), che comprende tra l’altro alcune proposte legislative sulle cripto-attività (regolamento Ue MiCA – maggio 2023), sostiene l’adozione di nuove tecnologie come blockchain, intelligenza artificiale e servizi cloud nel settore finanziario e offre ai consumatori l’accesso a prodotti finanziari innovativi, garantendone al tempo stesso la protezione. L’obiettivo è quello di consentire la transizione digitale e modernizzare l’economia europea in tutti i settori, assicurando comunque la stabilità del sistema finanziario (cfr. https://finance.ec.europa.eu/digital-finance/what-digital-finance_it; https://www.consilium.europa.eu/it/policies/digital-finance/).
L’intervento regolamentare è stato reso necessario dal proliferare di numerose fintech specializzate in criptovalute, la cui attività, spesso pubblicizzata su canali social di intrattenimento, e facilmente accessibile da chiunque, ha permesso anche a soggetti inconsapevoli dei rischi in esse insiti, di investire rilevanti somme di denaro: i risultati economici delle operazioni hanno avuto spesso risultati negativi, che in numerosi casi hanno comportato persino la perdita dell’intero capitale investito.
Fintech e Bigtech
Non meno rilevante è il tema della “convivenza” tra banche, fintech e bigtech, intendendo con quest’ultima espressione le grandi aziende tecnologiche quali Alphabet-Google, Apple, Microsoft, Amazon, ecc., che hanno cominciato ad operare anche nel settore dei servizi finanziari: si pensi ad esempio all’offerta di wallet (portafogli), agganciati a una carta di credito, con i quali realizzare pagamenti tramite smartphone/watch, o al pagamento rateale di acquisti effettuati (offerto, ad esempio, da Amazon Lending). La tradizionale unicità delle banche (raccolta del risparmio presso il pubblico e erogazione del credito) può essere facilmente aggredita da questi soggetti: ciò impone alle banche un rapido “cambio di passo” del loro modello di business, tradizionalmente basato sul relationship banking, contraddistinto tipicamente da una forte interazione umana e da “servizi su misura”, in netta contrapposizione con quelli tipici del tech, basati sulla tecnologia e su contatti mediati da software. Tuttavia, mentre con le fintech sembra avviato un processo di “coopetition” (dall’unione dei termini cooperation e competition), che consente alle banche di sfruttare la capacità tecnologica delle fintech e a queste di ampliare in maniera significativa la clientela cui offrire i propri servizi, maggiori interrogativi sorgono per una eventuale “apertura” dell’attività finanziaria anche alle bigtech, che godono di indubbi vantaggi competitivi in ambito tecnologico (si pensi solo alla loro straordinaria e inavvicinabile capacità di elaborazione delle informazioni) nei confronti di qualsivoglia altro operatore in ambito finanziario.
Oltre ad un effetto “spiazzamento” degli intermediari finanziari più tradizionali, che potrebbe costringere ad uscire dal mercato quelli impossibilitati a fronteggiare la concorrenza di questi “colossi”, con conseguenze dannose anche a livello sistemico, si pone il problema di un eventuale “fallimento” di queste bigtech e delle loro fintech, anche in relazione ad un eventuale intervento del lending of last resort (prestito di ultima istanza), tradizionalmente erogato dalle banche centrali, ma unicamente a favore di istituti bancari.
Una nuova “sfida” per il Magistero
L’unione di finanza e tecnologia, nelle sue svariate applicazioni, (ri)propone temi di discussione già indagati, spesso separatamente dal Magistero della Chiesa. Nell’enciclica di Papa Francesco Laudato si’ (2015) i due aspetti vengono a fondersi con un chiaro monito: «uno sviluppo tecnologico ed economico che non lascia un mondo migliore e una qualità di vita integralmente superiore non può considerarsi progresso» (194). L’indicazione, disarmante nella sua semplicità lessicale, racchiude l’obiettivo “ideale” del fintech: attraverso lo strumento tecnologico, ormai largamente diffuso anche in contesti economicamente svantaggiati, consentire l’acceso ai servizi finanziari, a partire da quelli di base sino a quelli con maggior grado di sofisticazione, a tutte le persone, come strumento di miglioramento del proprio benessere, non solo economico, ma, come ricorda il Pontefice, “integrale”. Occorre quindi prestare attenzione affinché ai continui progressi della tecnologia, anche in ambito finanziario, corrisponda «una sempre maggiore equità e inclusione sociale» (Fratelli tutti, 2020, 31). La finalità, più volte ribadita dal Magistero ecclesiale, soprattutto negli ultimi anni, è largamente condivisa dalle organizzazioni non governative che operano a livello internazionale: la tecnologia viene considerata un fattore abilitante, e la sua diffusione come un elemento propulsivo per un maggiore benessere delle popolazioni.
È tuttavia nell’implementazione e nella diffusione di queste nuove forme tecnologiche di servizi finanziari che si possono incontrare difficoltà, ostacoli, raggiri, vere e proprie truffe ai danni delle persone meno preparate, per ragioni demografiche, abilità tecnologiche o competenze finanziarie. «La sperimentazione di nuove forme di finanza» non è, di per sé, una situazione da ostacolare o finanche da impedire: al contrario, quando «sono destinate a favorire progetti di sviluppo, sono esperienze positive che vanno approfondite ed incoraggiate, richiamando la stessa responsabilità del risparmiatore» (Caritas in veritate, 2009, 65). Occorre però prestare molta attenzione: «casi di “immoralità prossima”, vale a dire occasioni in cui molto facilmente si generano abusi e raggiri, specie ai danni della controparte meno avvantaggiata» possono essere favoriti nella loro manifestazione e nella loro diffusione proprio dalle caratteristiche che contraddistinguono il fintech (velocità di elaborazione, automatismi di esecuzione, spesso anonimia nelle relazioni). Pur in presenza quindi di operatori che sono «singolarmente animati da buone e rette intenzioni» è possibile che vengano a formarsi «centri di supremazia e ... forme di oligarchia che alla fine nuocciono alla stessa efficienza del sistema economico» (Oeconomicae et pecuniariae quaestiones, 2018, 14 e 12) e, in ultima analisi, all’intera comunità degli esseri umani. In questo ambito un tema rilevante è quelle delle potenziali asimmetrie informative, vale a dire di una distribuzione delle informazioni non “equa” (fair) tra i soggetti coinvolti in una operazione, soprattutto a danno della parte più debole (il risparmiatore o l’investitore retail): ciò si riferisce sia alla mancanza di informazioni, sia alla incapacità di comprenderle ed elaborarle correttamente. La facilità di reperimento delle informazioni e la loro quantità, assicurate attualmente dalla tecnologia, non necessariamente sono associate alla capacità dell’utilizzatore di trarne vantaggio.
L’attività del legislatore comune mira proprio a evitare che si verifichino situazioni analoghe a quelle descritte, ma deve tener conto della rapida mutevolezza con la quale la tecnologia cerca, talvolta, di eludere la normativa stessa.
Vedi voci correlate: Intelligenza artificiale in finanza: responsabilità e relazione; Moneta digitale.
Bibliografia
• Bank of International Settlements (BIS) – Financial Stability Institute (FIS) (2020), Policy responses to fintech: a cross-country overview, FSI Insights on policy implementation, No 23, January.
• Financial Stability Board (2021), Global Monitoring Report on Non-Bank Financial Intermediation.
• International Monetary Fund – IMF (2017), Fintech and Financial Services: Initial Considerations, IMF Staff Discussion Note SDN/17/05, June.
• Perrazzelli A. (2023), Innovazione digitale: sfide e opportunità per le banche centrali, VIII Lectio Magistrale, AIAF, Milano, 15 giugno.
• Scalise D. (2023), Climate Fintech: il mercato italiano nel confronto internazionale, Banca d’Italia, Questioni di Economia e Finanza (Occasional Papers), n. 780, giugno.
Autore
Mariarosa Borroni, Università Cattolica del Sacro Cuore (mariarosa.borroni@unicatt.it)