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di Luciano Eusebi
1. Il diritto penale ricomprende le modalità d’intervento coattivo più in-tense fra quelle attuabili dallo Stato, per ragioni di natura pubblicistica, nella sfera dei diritti soggettivi. Ciò lascerebbe intendere risolti i quesiti preliminari, di ovvio rilievo etico, su quali esigenze debbano trovare risposta rispetto al problema costituito dalla violazione di regole particolarmente importanti per la convivenza civile e sui mezzi che, in proposito, sia congruo utilizzare. Le cose, tuttavia, stanno in modo diverso: il diritto penale propone un modello sanzionatorio di base che al di là delle sue specifiche modulazioni viene ritenuto, ab immemorabili, pressoché scontato: quello secondo cui al male espresso dal fatto illecito deve seguire l’applicazione verso chi ne sia responsabile di una reazione corrispondente, la quale rappresenti, per simile soggetto, qualcosa di in sé negativo. Fermo questo assunto, che ha sempre cercato di utilizzare il riferimento religioso come avallo della sua intrinseca dinamica retributiva, la discussione sul punire si è di fatto incentrata sui modi per giustificare a posteriori la prassi sanzionatoria, dando luogo alla tradizionale bipartizione fra teorie “assolute” (si punisce senza alcuno scopo, perché retribuire il male col male costituirebbe niente meno che un imperativo etico) e teorie “relative” (le pene sono minacciate e applicate in funzione dello scopo rappresentato dalla prevenzione di reati futuri, sia in senso generale, per distogliere ogni singolo individuo da propositi criminosi, sia in senso speciale, per evitare la recidiva di chi già abbia violato la legge).
L’approccio incerto del magistero ecclesiale al problema della pena deve essere letto alla luce di un simile contesto. Innanzitutto, peraltro, è necessario, considerare alcune problematiche cardine della riflessione penalistica contemporanea.
2. Ciò che maggiormente colpisce è il persistere dell’assenza di una seria progettazione politico-criminale. Ne deriva, da un lato, il rischio della continua riproposizione, più o meno ciclicamente enfatizzata, di modalità punitive tradizionali, onde soddisfare sul piano simbolico l’esigenza sociale di risposta ai reati, specie laddove il tema della criminalità (circoscritto a quella comune) assurga a tema cardine per la gestione mass-mediologica del consenso politico; mentre emergono sempre più chiaramente, dall’altro lato, limiti e contraddizioni di un uso ripetitivo degli strumenti classici.
Si rivela non attendibile, in particolare, l’idea assai diffusa secondo cui più dura è la ritorsione minacciata e applicata attraverso la pena (si rammenti che la logica retributiva non è in grado di quantificarne il tipo e l’entità), migliori risultano gli effetti di deterrenza e difesa sociale. Agire sulla sola variabile costituita dal timore delle conseguenze appare infatti semplicistico, alla luce dei presupposti complessi che spingono al reato; chi delinque, inoltre, fa conto sulla probabilità, inevitabilmente elevata, di non essere scoperto (è il problema della “cifra oscura” già ben noto a Beccaria, che indicava la preminenza a fini preventivi di un’ampia intercettazione delle attività illecite rispetto alla severità in sé delle pene). Far leva, del resto, sulla pura neutralizzazione, più o meno prolungata, dei condannati, non incide sui tassi di criminalità, poiché in tal modo non si contrasta il passaggio dei posti di lavoro criminale ad altri individui, né vengono offerte ai dimessi dal carcere prospettive credibili di reinserimento nella vita sociale.
Ciò induce a constatare che gli ordinamenti più solidi dal punto di vista della prevenzione non sono quelli costruiti sulle richiamate modalità coercitive (di mero esercizio della forza), bensì quelli orientati a tenere elevata l’autorevolezza delle norme, cioè la loro capacità di aggregare – anche attraverso il carattere dialogico delle risposte sanzionatorie, inteso al recupero dei loro destinatari – l’adesione per convincimento (il consenso) dei cittadini ai precetti giuridici (si consideri come ad esempio la pena di morte risulti, oltre che inaccettabile moralmente, non efficace, in quanto destabilizza lo stesso messaggio normativo sull’intangibilità della vita umana; e come nulla più della scelta operata dal condannato di prendere le distanze rispetto alla pregressa opzione criminale contrasti nell’ambiente di provenienza l’attrattività di quest’ultima).
Si rende manifesta, poi, la necessità del ricorso per una salvaguardia credibile dei beni fondamentali a strategie di tutela anticipata, cioè di controllo dei fattori che mettono a rischio quei beni o facilitano, comunque, le attività criminose: ricorso possibile, tuttavia, solo ove vi sia coscienza della corresponsabilità sociale che investe molteplici precondizioni rilevanti per le suddette attività. Le norme penali, d’altra parte, hanno finora ampiamente trascurato la prevenzione delle condotte idonee a cagionare esiti lesivi gravi in maniera indiretta e rispetto a persone ex ante ignote, pure allorquando simili esiti siano addirittura certi.
Alla luce di queste considerazioni il classico ruolo egemone del carcere – strumento rispondente a una facile dosimetria della sofferenza in cui la pena dovrebbe sostanziarsi secondo l’ottica retributiva – si rivela tutt’altro che conforme alle stesse esigenze preventive. Tale ruolo, per esempio, ha condotto a trascurare l’importanza che riveste il contrasto economico delle attività criminose – la netta maggioranza – compiute per lucro (nella stessa criminalità organizzata le posizioni soggettive sono surrogabili, mentre l’intervento sui profitti incide sulla ragion d’essere dell’organizzazione, ben al di là, dunque, dei singoli individui condannati; del pari, le attività criminose riconducibili a persone giuridiche non possono essere seriamente contrastate in assenza di conseguenze economiche per l’ente beneficiario dei vantaggi conseguiti in modo illecito). Il connubio fra pena e ricorso al carcere ha inoltre favorito, dato l’indispensabile corollario di norme intese a evitare l’automatica esecutività, pesantemente desocializzativa, della detenzione di breve durata, la non efficienza del diritto penale proprio nei settori più moderni, poco sopra richiamati, della sua sfera operativa; nel contempo, il carcere ha ulteriormente accentuato la propensione a selezionare la sua clientela fra gli outsider sociali, che non sfuggono, sovente, alle stesse pene brevi: una clientela nel cui ambito la percentuale di extracomunitari e tossicodipendenti assume ormai livelli macroscopici.
Ciononostante resta faticosa, specie in Italia, l’introduzione di tipologie sanzionatorie non detentive, specie con riguardo alle pene consistenti in prestazioni, piuttosto che nella privazione di diritti, a percorsi seriamente riabilitativi che non prevedano la reclusione, alle sanzioni pecuniarie utilizzabili soprattutto per il contrasto degli illeciti di natura economica. Poco percepita resta anche l’esigenza della continuità per fini di prevenzione fra strumenti di natura penale, sanzioni extrapenali, norme di altri settori dell’ordinamento giuridico, politiche sociali, attività educative.
Si fa nondimeno strada, nel panorama internazionale, il filone di grande interesse costituito dalla cosiddetta giustizia riparativa (restorative justice), anche in relazione a esperienze di notevole risonanza come quella rappresentata dalle commissioni “Verità e riconciliazione” che hanno favorito un passaggio non cruento alla democrazia in Sudafrica (cfr. GMP97, 5). Simile indirizzo mira a rendere possibile un rapporto diretto dell’agente di reato con la vittima (o con un soggetto esponenziale dei beni aggrediti), rapporto idoneo a consentire – attraverso una fase del processo tale che quanto in essa si dichiari, assente di regola il giudice, non possa valere contro l’imputato, ma dei cui risultati il giudice possa tener conto – l’emergere della verità e l’assunzione da parte dell’agente medesimo di impegni concreti aventi spessore riconciliativo, che attestino la volontà di mantenere nel futuro un atteggiamento rispettoso del diritto (si consideri, in proposito, come la logica di un dialogo secondo verità risulti totalmente estranea al modello giudiziario corrente, in quanto comporterebbe l’attivarsi dell’imputato “per il proprio male”: fino al punto che nessun rilievo viene di regola attribuito all’ammissione stessa dei propri torti). Una forma del fare giustizia, quella da ultimo descritta, che in Italia ha trovato spazio nella cosiddetta “mediazione penale”, per ora utilmente sperimentata in ambito minorile e altresì prevista dalla disciplina relativa alla competenza del giudice di pace.
3. Tutto questo evidenzia come la stessa riflessione penalistica laica offra motivazioni ed esperienze per il superamento di una giustizia penale fondata sull’attesa di effetti preventivi dall’applicazione dello schema retributivo, secondo cui la pena, in quanto frattura che si contrappone (radicalizzandola) alla frattura costituita dal male del reato, dev’essere pensata nei termini di un male (di una sofferenza in sé) e non in quelli di un percorso – sebbene impegnativo o talora, se si vuole, sofferto – pur sempre conforme a una progettazione secondo il bene dal cui orizzonte non sia escluso lo stesso agente di reato.
Vi è dunque spazio per argomentare di una giustizia orientata nel contempo a un contrasto efficiente dei vantaggi, soprattutto economici, connessi al delinquere e aperta a prospettive di composizione del conflitto aperto dal reato, piuttosto che di compensazione Diritto penale 255 simbolica del medesimo attraverso la pena intesa come un male. In altre parole, vi sono ragioni sostenibili anche a fini politico-criminali, affinché chi abbia trasgredito la legge non sia visto come puro oggetto passivo dell’applicazione di una sofferenza, ma resti, per così dire, un interlocutore, nei cui confronti la pena (e il processo) assumano modalità idonee a favorire il senso di una responsabile appartenenza sociale e a costituire, per quanto possibile, una riparazione. Ciò, fra l’altro, consentirebbe di attribuire rilievo effettivo, presupposto – beninteso – l’accertamento del fatto illecito, all’autore di quest’ultimo, nonché, pertanto, alla sua personalità, oggi irrilevante nella fase del processo, e al suo futuro, in linea con quanto richiede l’art. 27, terzo comma, della Costituzione italiana laddove afferma, offrendo con terminologia forse superata un orientamento fondamentale, che le pene «devono tendere alla rieducazione del condannato». Su questa via, l’obiettivo di una giustizia intesa come luogo deputato a ricucire rapporti e non a reciderli, lo stesso riferimento esplicito all’idea di riconciliazione, l’interesse per strategie di tutela alternative (si pensi, per esempio, alla promozione premiale della trasparenza nelle organizzazioni complesse) non sono estranei alla letteratura penalistica recente. Senza che l’apertura a dinamiche non retribuzionistiche della risposta al reato tolga in alcun modo spazio alle esigenze di chiarificazione delle responsabilità concernenti il fatto criminoso, di riaffermazione del diritto trasgredito, di contrasto nei suoi effetti dell’atto di volontà orientato in senso antigiuridico. Se ne può dedurre dal punto di vista cristiano che non appare corretto l’assunto plurisecolare dell’incompatibilità a priori fra le esigenze di contrasto della criminalità facenti capo alle istituzioni politiche terrene e i precetti, tradizionalmente relegati in una sfera comunque incerta di rilevanza solo privata, reperibili nel “discorso della montagna”, sempre che di tali precetti si dia una lettura non banalizzante: in quest’ottica, il perdono non è affatto inerzia di fronte al male, ma rifiuto di agire nei suoi confronti secondo il modello rappresentato dal male compiuto, nonché disponibilità a operare per il ravvedimento di chi lo abbia posto in essere.
Emerge pertanto in tutta la sua importanza il punto di approdo della riflessione sulla giustizia contenuto nel messaggio di Giovanni Paolo II per la Giornata mondiale della pace 2002: «Il perdono va contro l’istinto spontaneo di ripagare il male col male […]; nella misura in cui si affermano un’etica e una cultura del perdono, si può anche sperare in una “politica del perdono” espressa in atteggiamenti sociali e in istituti giuridici nei quali la stessa giustizia assuma un volto più umano» (GMP02, 8). Vi si esprime una presa di distanze molto netta dalla concezione retributiva come logica di giustizia: il rispondere col male al male è qualificato un istinto, mentre si dichiara che una giustizia dal volto umano è chiamata, piuttosto, a trarre ispirazione da un’etica e da una cultura del perdono; conseguentemente viene asserita, e insieme auspicata, la capacità del richia- Diritto penale 256 mo al perdono di tradursi in scelte giuridiche: concetto, questo, che supera la prospettiva stessa della mera contemperazione fra giustizia e misericordia, riconoscendo nella seconda, anche con riguardo alle realtà temporali, elemento sostanziale della prima.
4. Tenuto conto del quadro sin qui descritto, gli interventi – non numerosi – magisteriali ed etico-teologici relativi al diritto penale assumono interesse con riguardo, soprattutto, a due nuclei problematici cardine.
a) Per un lungo periodo, che ebbe inizio nella seconda parte del XIX secolo e culminò in alcuni discorsi su temi giuridici del papa Pio XII (in particolare al VI Congresso internazionale di diritto penale, del 1953, e al VI Congresso dell’Unione giuristi cattolici italiani, del 1954), l’atteggiamento di principio verso la pena fu condizionato dal timore che l’apertura a logiche rieducative potesse implicare un cedimento alla “scuola positiva”, la quale, acquisita consapevolezza dell’incidenza di fattori psicologici e sociali sulla commissione dei reati, aveva parlato per prima di rieducazione (distinguendola dall’emenda interiore), ma lo aveva fatto nel quadro di un’immagine deterministica del soggetto agente. Ne derivò in ambito cattolico l’orientamento a giustificare la prassi penale secondo l’ottica retributiva, eretta a presidio di una visione dell’essere umano fondata sulla libertà e sulla responsabilità. In tal modo veniva lasciato cadere il monito a suo tempo espresso con chiarezza, nella sua veste di criminologo, da padre Agostino Gemelli, secondo cui non è necessario accedere al pensiero positivista per ammettere il ruolo dei cosiddetti fattori criminogenetici e non è del pari necessario, per opporsi a quel pensiero, negare lo specifico finalismo preventivo inerente al diritto penale dello Stato qualificando l’applicazione del malum poenae come fatto giusto in sé (nel solco, dunque, della retribuzione concepita da Kant come imperativo categorico).
Più ancora, si dimenticava che in ogni caso, secondo quanto afferma la costituzione conciliare Gaudium et spes, «solo Dio è giudice e scrutatore dei cuori, [e] perciò ci vieta di giudicare la colpevolezza interiore di chiunque» (GS, 28): assunto il quale esclude qualsiasi pretesa umana di soppesare direttamente l’uso della libertà (di cui possiamo accertare, in modo precario, solo alcuni fattori limitativi) nonché, a fortiori, la possibilità stessa di costruire su tale giudizio il fondamento del punire. Il punto di vista del Vangelo sulla libertà, del resto, tende a ravvisare in essa non già il presupposto che permette un giudizio di condanna, bensì la meta da riconquistare dopo la schiavitù del peccato: la dinamica muove in tal senso dal «Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno» (Lc 23, 34) al «conoscerete la verità e la verità vi farà liberi» (Gv 8, 32). La libertà è l’approdo, non il punto di partenza.
Oggi, poi, è proprio la chiusura a logiche di recupero che manifesta un approccio riduzionista sotto il profilo etico, in quanto conforme a quel soggettivismo morale, più volte stigmatizzato nei documenti della Chiesa, che Diritto penale 257 teorizza l’impossibilità stessa di orientare l’individuo a un percorso secondo il bene – fermo il rispetto della sua libertà interiore – proprio perché di un bene oggettivamente definibile non potrebbe in radice discutersi: col risultato di accedere alla falsa asetticità della pena intesa come un male (quasi che soltanto il male risulti applicabile in forme garantistiche), fingendo di non sapere che se il diritto, comunque, minaccia ed esegue sanzioni lo fa per “motivare” l’agire dei consociati. Oltre che da fini antipositivistici, il favore con cui nel mondo cattolico fu riguardata l’idea retributiva, specie in rapporto all’esperienza dei regimi totalitari, appare più in generale dipendere dalla convinzione (pure mutuata da Kant) che proprio ad essa possa ancorarsi la tutela della dignità umana rispetto alla potestà punitiva e, in particolare, rispetto ai temuti eccessi del finalismo preventivo: già rammentavamo, tuttavia, come l’idea suddetta non sappia definire tipo ed entità della pena ritenuta corrispondente al rimprovero mosso nei confronti dell’autore di reato, cosicché il limite garantistico che dovrebbe offrire può solo avere riguardo al livello della risposta sanzionatoria emotivamente richiesto, o tollerato, in ambito sociale. Già s’è detto, inoltre, che le concezioni preventive tradizionali si fondano proprio sulla massima enfasi della ritorsione retributiva. E resta comunque il fatto che sarebbe una tutela assai misera della dignità umana quella che si riducesse a far leva sulla vendetta legalizzata. Lo stesso vincolo tradizionalmente dedotto dalla logica retributiva a non punire l’incolpevole appare, infine, del tutto autonomo dal dovere di applicare la ritorsione del male commesso nei confronti del giuridicamente colpevole, come si evince dal ruolo assegnato al principio di colpevolezza in tutti gli ordinamenti penali democratici moderni. Le esigenze per la cui affermazione s’è cercato supporto nell’ideologia retributiva non necessitano, dunque, di una simile copertura, la quale implica l’avallo di logiche sanzionatorie fondate su ciò che, in effetti, meno corrisponde alla promozione dell’altrui dignità, vale a dire, tout court, sull’esercizio del male.
b) Il secondo nodo del rapporto fra dottrina cristiana e diritto penale attiene al chiarimento di un equivoco cardine per entrambi i sistemi: quello che ha condotto per secoli a considerare il modello della giustizia retributiva conforme al punto di vista del cristianesimo e delle altre religioni monoteistiche, facendo del riferimento religioso un fattore legittimante decisivo sul piano culturale, anche nei contesti laici, delle pene inflitte secondo criteri retributivi da parte degli Stati. In realtà è accaduto che la prassi penale ha condizionato la stessa riflessione teologica, salvo poi ricercare proprio in quest’ultima, più o meno esplicitamente, un autorevole avallo.
Si può anzi dire che in tal modo l’idea retributiva ha precluso la percezione dell’autentico concetto di giustizia emergente dalla Bibbia, il quale, lungi dal proporre la contrapposizione del male al male, muove dal presupposto secondo cui il peccato costituisce in se stesso fallimento, a prescindere da qualsiasi pena, così che può definirsi giusto chi di fronte all’autore (e nel contempo vittima) del male agisce come Dio in senso salvifico, optando per la testimonianza di ciò che rappresenta la vera alternativa al male, cioè l’amore.
Su questa via è venuta meno anche in molti credenti la consapevolezza del fatto che la redenzione stessa non dipende dalla sofferenza in sé patita da Gesù, vale a dire da una qualche attitudine salvifica intrinseca del patibolo sul quale morì e, dunque, della pena di cui (secondo la teoria giuridicistica della sostituzione vicaria) si sarebbe caricato, bensì dal compimento pieno della volontà del Padre, vale a dire dall’amore espresso fino all’accettazione della croce. È l’amore che salva di fronte al male ed è l’adesione alla logica di Dio, cioè all’amore manifestato da Dio per noi attraverso la croce, che annulla il peccato: non c’è invece alcuna fecondità del male che si contrappone al male.
Risulta dunque necessaria una lettura del testo sacro che sappia inquadrare i rimandi, in esso reperibili, a logiche di vendetta e di violenza nel contesto di una comprensione progressiva del rivelarsi di Dio, segnata dalle vicende storiche, dalle categorie culturali e, comunque, dalla durezza del cuore dell’uomo: così da non smarrire, rimanendo alla superficie, la sostanzialità del messaggio sulla giustizia, emergente con forza fin dai primi libri dell’Antico Testamento (a tal proposito un’opera basilare di precisazione, specificamente applicata al rapporto col problema penale, è stata svolta da E. Wiesnet, 1987).
L’inferno stesso, del resto, non è presentato dal Catechismo della Chiesa Cattolica (n. 1033), come pena inflitta da Dio, bensì – così commenta Giovanni Paolo II – come «la situazione in cui viene a trovarsi chi liberamente e definitivamente si allontana da Dio» (Udienza generale, 28 luglio 1999, 3): dunque, come la drammatica possibilità del fallimento esistenziale, nonostante il mettersi in gioco di Dio per l’uomo attraverso la croce e nonostante la chiamata che ne deriva, senza alcun prezzo per la zavorra del peccato, alla logica dell’amore.
L’esito sintetico di queste considerazioni è stato efficacemente espresso dal cardinale C.M. Martini: «Si vede [oggi] come non è possibile derivare concetti di punizione da dottrine teologiche retributive, anche perché tali dottrine sono in fase di revisione e il loro supporto biblico sembra fragile» (in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 1991, p. 697).
5. Nonostante questo quadro complesso, il Catechismo della Chiesa Cattolica, esprimendosi sul problema penale (n. 2266) dopo quasi quarant’anni di silenzio, salvi gli interventi di pastorale penitenziaria, da parte del Magistero (silenzio che investe anche il Concilio Vaticano II), non ha rappresentato l’occasione per le attese precisazioni. Colpisce, in primo luogo, che in un testo di catechesi qual è il n. 2266 – e così pure al n. 56 dell’enciclica Evangelium vitae, che ne riprende i contenuti (come premessa per la nota rilettura in senso radicalmente restrittivo delle criticatissime espressioni dedicate dal Catechismo alla pena di morte) – risulti assente qualsiasi rimando alla Scrittura o a fonti religiose e con ciò il tentativo di definire uno specifico contributo cristiano al discernimento sul problema rappresentato dalla gestione del fenomeno criminale.
Manca qualsiasi attenzione ai contenuti della pena. Questa viene recepita, per così dire, come un dato, utilizzando una terminologia molto generica: «La legittima autorità pubblica ha il diritto e il dovere di infliggere pene proporzionate alla gravità del delitto […]. La pena ha come primo scopo di riparare al disordine introdotto dalla colpa» (CCC, 2266). Fanno seguito alcuni riferimenti eclettici all’espiazione morale, alla difesa dell’ordine pubblico e alla tutela della sicurezza delle persone, nonché, “nella misura del possibile”, allo scopo medicinale di correzione del colpevole. La menzione della dignità dell’uomo (come parametro cui la giustizia penale dovrebbe sempre più conformarsi) compare solo nell’enciclica sopra citata, in rapporto al problema della pena di morte. In particolare, il rimando alla proporzionalità, sebbene ricostruibile quale richiesta atecnica di contenimento delle entità sanzionatorie, e quello alla riparazione del disordine introdotto dalla colpa, pur interpretabile nel senso che la risposta al reato debba essere volta alla composizione della frattura dal medesimo prodotta nei rapporti intersoggettivi, restano aperte a letture tradizionali di tipo retributivo. Va peraltro posto in evidenza un incipit nuovo del paragrafo 2266 rispetto alla prima edizione del Catechismo: vi si inquadra opportunamente l’intervento penale dello Stato in un’ottica che i giuristi definirebbero relativa, cioè conforme a necessità contingenti (terrene) di tutela del bene comune attraverso la limitazione del «diffondersi di comportamenti lesivi dei diritti dell’uomo e delle regole fondamentali della convivenza civile» (ibid.): il che impedisce eventuali letture in ottica assoluta del riferimento al dovere (oltre che al diritto) di punire da parte dell’autorità pubblica.
Desta infine molte perplessità l’inquadramento complessivo delle espressioni sulla pena nel paragrafo dedicato dal Catechismo alla “legittima difesa”, della quale, dunque, si fa valere una nozione ben più ampia di quella propria attinente al contrasto di una condotta aggressiva in atto; in pratica, vengono assimilati i concetti di legittima difesa e di difesa sociale, col rischio di un’indebita applicazione alla seconda di ciò che tradizionalmente, ed eccezionalmente, viene permesso in presenza della prima. Un’impostazione, questa, la quale rischia di manifestarsi disponibile a indirizzi di drastico e superficiale utilitarismo preventivo, in antitesi con le stesse posizioni di ambito ecclesiale concernenti la pena espresse nel passato.
6. Aspetti importantissimi di novità sono invece contenuti in alcuni interventi di Giovanni Paolo II. Oltre ai messaggi, già citati, per le Giornate mondiali della pace 1997 e 2002, assume particolare rilievo l’ulteriore messaggio diffuso in occasione del Giubileo nelle carceri il 9 luglio 2000. In quest’ultimo si enuncia anzitutto in modo Diritto penale 260 chiaro l’esigenza di una riprogettazione dei sistemi penali (i giuristi sono chiamati «a riflettere sul senso della pena e ad aprire nuove frontiere per la collettività» in Messaggio per il Giubileo nelle carceri, 5), assegnando finalmente rilievo fondamentale, senza più alcuna menzione delle classiche riserve antipositivistiche, al fine del recupero di chi abbia trasgredito la legge («siamo ancora lontani dal momento in cui la nostra coscienza potrà essere certa di aver fatto tutto il possibile […] per offrire a chi delinque la via di un riscatto e di un nuovo inserimento positivo nella società»; ibid., 5). Viene poi espressa una presa di distanze molto netta e innovativa dalla centralità tradizionalmente assegnata alla detenzione («I dati che sono sotto gli occhi di tutti ci dicono che questa forma punitiva in genere riesce solo in parte a far fronte al fenomeno della delinquenza. Anzi, in vari casi i problemi che crea sono maggiori di quelli che tenta di risolvere. Ciò impone un ripensamento in vista di una qualche revisione», ibid.), recependosi dunque, su questa via, la prospettiva di un ricorso al carcere in termini di sussidiarietà (o extrema ratio) e della promozione di pene alternative (cfr. ampiamente sul punto Martini, 1997). Anche rispetto a chi è in carcere si sottolinea peraltro come i “pubblici poteri” debbano «sapere di non essere signori del tempo del detenuto» (ivi, 3), così che «astenersi da azioni promozionali nei confronti del detenuto significherebbe ridurre la misura detentiva a mera ritorsione sociale, rendendola soltanto odiosa» (ivi, 4).
Di notevole importanza circa l’essenzialità del fine rieducativo risultano inoltre le parole pronunciate, sempre da Giovanni Paolo II, nell’omelia rivolta ai detenuti presso il carcere romano di Regina Coeli: «La pena, la prigione hanno senso se, mentre affermano le esigenze della giustizia e scoraggiano il crimine, servono al rinnovamento dell’uomo, offrendo a chi ha sbagliato una possibilità di riflettere e cambiare vita per reinserirsi a pieno titolo nella società» (Messaggio per il Giubileo nelle carceri, 5). Affermazione, questa, tanto più significativa in quanto immediatamente connessa a una ben precisa efficacia sociale del percorso descritto, e dunque a un concetto non riduttivo di prevenzione: «Di questo vostro cammino non potrà che gioire l’intera società. Le stesse persone a cui avete cagionato dolore sentiranno forse di aver avuto giustizia più guardando al vostro cambiamento interiore che al semplice scotto penale da voi pagato» (Messaggio per il Giubileo nelle carceri, 6). Il che rimanda ad alcune parole, da non dimenticarsi, contenute nell’enciclica Pacem in terris di Giovanni XXIII: «L’autorità che si fonda solo o principalmente sulla minaccia o sul timore di pene o sulla promessa e attrattiva di premi non muove efficacemente gli esseri umani all’attuazione del bene comune» (PT, 28).
Va infine rilevato come, in ogni caso, non possano non essere riferite anche alla problematica penale ordinaria le considerazioni sulla giustizia riconciliativa aventi per oggetto il superamento di guerre etniche o civili segnate da gravissimi misfatti. Valga ancora la citazione del messaggio per la Giornata mondiale della pace 1997: «La giustizia non si limita a stabilire ciò che è retto tra le parti in conflitto, ma mira soprattutto a ripristinare relazioni autentiche con Dio, con se stessi, con gli altri. Non sussiste, pertanto, alcuna contraddizione fra perdono e giustizia. Il perdono, infatti, non elimina né diminuisce l’esigenza della riparazione, che è propria della giustizia, ma punta a reintegrare sia le persone e i gruppi nella società, sia gli stati nella comunità delle Nazioni. Nessuna punizione può mortificare l’inalienabile dignità di chi ha compiuto il male. La porta verso il pentimento e la riabilitazione deve restare sempre aperta» (GMP97, 5).
Bibliografia
A. Acerbi - L. Eusebi (a cura di), Colpa e pena? La teologia di fronte alla questione criminale, Vita e Pensiero, Milano 1998 (cfr. L. Eusebi, Le istanze del pensiero cristiano e il dibattito sulla riforma del sistema penale nello Stato laico);
L. Eusebi, Cristianesimo e retribuzione penale, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 1987, pp. 275ss.;
C.M. Martini, Extrema ratio, in Il vaso di Pandora. Carcere e pena dopo le riforme, a cura di M. Palma, Istituto della enciclopedia italiana Treccani, Roma 1997, pp. 1ss.;
F. Stella, Laicità dello Stato: fede e diritto penale, in Laicità, problemi e prospettive. Atti del 47° Corso di aggiornamento culturale dell’Università Cattolica, Vita e Pensiero, Milano 1977, pp. 305ss.;
E. Wiesnet, Pena e retribuzione: la riconciliazione tradita. Sul rapporto fra cristianesimo e pena, Giuffrè, Milano 1987.
Autore
Luciano Eusebi