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di Lorenzo Ornaghi
Sin dai primi documenti della dottrina sociale, grande è l’attenzione rivolta alle corporazioni e al ruolo che esse sono chiamate a svolgere, non solo nei confronti delle crescenti aree di intervento dello Stato, ma anche e soprattutto all’interno dei processi di sviluppo della società. La positiva valutazione delle corporazioni, in realtà, rispecchia l’importanza attribuita dal magistero ai corpi intermedi e alle storicamente mutevoli forme sociali con cui gli individui si aggregano fra loro. Nella Rerum novarum, Leone XIII sottolinea che questa inclinazione sociale (espressione di una naturale socievolezza, o “sociabilità”, come direbbero molti studiosi contemporanei) spinge l’uomo «alla società civile», così come «ad altre particolari società, piccole certamente e non perfette, ma pur società vere» (RN, 37). Ed è appunto la presenza plurale di queste piccole «società vere» a far sì che la finalità specifica dello Stato – vale a dire il perseguimento del bene comune – non sia né uno scopo autoritariamente realizzato, né un camuffamento dell’interesse di chi governa.
Nella sua attenzione per le corporazioni, la dottrina sociale riprende non solo alcuni motivi già presenti nella tradizione del pensiero cristiano, ma anche le analisi sviluppate nel corso dell’Ottocento da quei pensatori cattolici che, confrontandosi con i mutamenti del periodo, mettono in luce l’urgenza della «questione sociale». Pur richiamandosi all’esempio storico delle antiche corporazioni, il magistero colloca infatti la propria riflessione all’interno del contesto definito dalle profonde modificazioni avviatesi in Europa tra il XVIII e il XIX secolo. Viene in tal modo riconosciuta la cesura storica con cui nel corso della Rivoluzione francese la famosa Legge Le Chapelier (1791), abolendo le associazioni professionali e di mestiere, aveva decretato la conclusione della lunga fase del ciclo delle corporazioni. Ma, in misura maggiore, la dottrina sociale prende atto di quelle tendenze economiche che avevano contribuito a logorare, già dalla fine del Seicento, il complesso delle corporazioni, determinandone il declino inarrestabile manifestatosi sempre più visibilmente nel secolo successivo. Benché negate sotto il profilo giuridico, le “società parziali” espresse dalle corporazioni non cessano di ricostituirsi attorno a interessi comuni, resistendo in tal modo ai tentativi di completa integrazione dei corpi intermedi all’interno di quell’interesse generale di cui lo Stato si considera l’esclusivo titolare. Che l’ordine statale non possa mai identificarsi completamente e senza residui con l’ordine politico, è d’altronde il nodo problematico portato alla luce dalle ‘nuove’ corporazioni. Ed è proprio in tal senso che il magistero sociale – alla luce di una netta distinzione tra la “politica”, come perseguimento del bene comune, e la specifica azione dello Stato – viene ben presto ad affermare la funzione cruciale svolta da tali corporazioni, rappresentate principalmente dagli emergenti sindacati dei lavoratori.
La rivendicazione del nuovo ruolo assunto dalle associazioni sindacali nel contesto dell’economia di mercato, se da un lato trova un rapido sviluppo all’interno dei differenti filoni socialisti, dall’altro va a collocarsi anche al centro del variegato e complesso itinerario del corporativismo cattolico. Un itinerario che – passando dalle concezioni di autori come Pierre-Guillaume Le Play, René-Charles de La Tour du Pin, Wilhelm von Ketteler, Franz Hitze, Giuseppe Toniolo, a quelle di Karl von Vogelsang o Heinrich Pesch – viene a trovare il suo sbocco probabilmente più fecondo nel “solidarismo”. È anche per l’influenza concreta esercitata da tali indirizzi che il corporativismo si viene a profilarsi come uno dei pilastri più solidi della dottrina sociale. Già nell’enciclica Quod apostolici muneris del 1878, Leone XIII rileva infatti l’opportunità «di favorire le società artigiane e operaie». Ma è soprattutto nella Rerum novarum, a cento anni dalla Legge Le Chapelier, che il pontefice – ricordando che «evidentissimi furono presso i nostri antenati i vantaggi » (RN, 36) delle corporazioni di arti e mestieri – osserva «con piacere formarsi ovunque associazioni di questo genere, sia di soli operai sia miste di operai e di padroni» (ibid.). Per quanto il loro specifico fine («l’utile privato dei loro soci», ivi, 37) differisca da quello perseguito dalla più perfetta società civile, la loro esistenza – purché non vada a collidere con l’onestà, la giustizia e la sicurezza del consorzio civile – non può trovare ostacolo nell’azione delle autorità pubbliche: «sebbene queste private associazioni esistano dentro lo Stato e ne siano come tante parti, tuttavia in generale, e assolutamente parlando, non può lo Stato proibirne la formazione. Poiché il diritto di unirsi in società l’uomo l’ha dalla natura, e i diritti naturali lo Stato deve tutelarli, non distruggerli. Vietando tali associazioni, egli contraddirebbe se stesso, perché l’origine del consorzio civile, come degli altri consorzi, sta appunto nella naturale socialità dell’uomo» (ivi., 38).
Con la stessa puntualità con la quale evidenzia il ruolo svolto dalle associazioni sindacali nella risoluzione della “questione sociale”, il magistero considera anche la realtà dei regimi corporativi costruiti in Europa tra gli anni Venti e Trenta. Così, nella Quadragesimo anno, Pio XI, pur soffermandosi sugli aspetti che, presenti nello Stato corporativo fascista, sembrano da valutare come parzialmente positivi, segnala con chiarezza il timore «che lo Stato si sostituisca alle libere attività invece di limitarsi alla necessaria e sufficiente assistenza ed aiuto, che il nuovo ordinamento sindacale e corporativo abbia carattere eccessivamente burocratico e politico, e che, nonostante gli accennati vantaggi generali, possa servire a particolari intenti politici piuttosto che all’avviamento ed inizio di un migliore assetto sociale» (QA, 95). E, proprio ribadendo come il perseguimento del bene comune non possa essere opera esclusiva dello Stato e delle sue istituzioni, l’enciclica di Pio XI viene non solo a confermare la libertà di costituire associazioni di mestiere, ma anche a precisare “che in tali associazioni primeggiano di gran lunga le cose che sono comuni a tutta la categoria” (QA, 86) e che tra queste ultime “principalissima è il promuovere più che mai intensamente la cooperazione della intera categoria al bene comune, cioè alla salvezza e prosperità pubblica della nazione” (ibid.).
Se la fallimentare conclusione degli esperimenti di corporativismo varati tra le due guerre sembra far tramontare il tema del ruolo istituzionale delle corporazioni, la questione del corporativismo torna invece a riaffiorare attorno alla metà degli anni Settanta del ’900, nel dibattito condotto dalle scienze sociali intorno al cosiddetto neo-corporativismo. Con tale espressione, gli studiosi vengono a riconoscere come, contestualmente all’allargamento della sfera dell’intervento dello Stato, proprio le associazioni di categoria vengano progressivamente coinvolte nella regolazione politica dell’economia. Il “neo-corporativismo”, nella misura in cui tende a configurarsi (soprattutto in alcune realtà dell’Europa continentale) come un sistema istituzionalizzato di rappresentanza degli interessi caratterizzante la fase di consolidamento del Welfare State, viene però a costituire anche un potenziale elemento di squilibrio economico-sociale, se non addirittura un fattore di stagnazione dei regimi democratici.
Proprio dalla considerazione di questi rischi, il magistero sociale, pur riconoscendo il ruolo assunto dalle organizzazioni sindacali, viene a chiarire, nella Laborem exercens (1981) i limiti entro i quali esse sono chiamate a operare per non influire negativamente sul perseguimento del bene comune. Il «diritto di associarsi» è non solo qui ulteriormente ribadito da Giovanni Paolo II, ma le stesse associazioni di categoria vengono intese come «indispensabile elemento della vita sociale» (LE, 20), oltre che come «fattore costruttivo di ordine sociale e di solidarietà, da cui non è possibile prescindere» (ibid.). Benché perseguano l’interesse degli aderenti, i sindacati – organizzazione “politiche”, in virtù della loro «prudente sollecitudine per il bene comune » (ibid.) – sono però richiamati a non trasformare le loro richieste in forme di «“egoismo” di gruppo o di classe » (ibid.), evitando, ad esempio, quegli abusi del legittimo strumento dello sciopero che, provocando la paralisi della vita economico-sociale, risultino «contrari alle esigenze del bene comune della società” (ibid.).
Autore
Lorenzo Ornaghi
[Scheda autore ripresa da Dizionario di dottrina sociale della Chiesa. Scienze sociali e Magistero, 2004, e non aggiornata]
Rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, è professore ordinario di Scienza politica presso la Facoltà di Scienze politiche e direttore dell’Alta scuola di economia e relazioni internazionali (ASERI). La sua attività scientifica si è orientata in modo particolare allo studio dei seguenti temi: rappresentanza politica e organizzazione degli interessi, i rapporti tra sviluppo economico-sociale e trasformazioni del potere politico, neo-corporativismo e Stato, il sistema politico internazionale. Tra le sue principali pubblicazioni: Stato e corporazione, Giuffrè, 1984; Il concetto d’interesse, Giuffrè, 1984; Politica. Vocabolario, Jaca Book, 1996; Gruppi d’interesse, in Enciclopedia del diritto, Giuffrè, 1999; Stato, in Digesto delle discipline pubblicistiche, UTET, 1999. Ha recentemente pubblicato, con V.E. Parsi, Lo sguardo corto. Critica della classe dirigente italiana, Laterza, 2001 e ha curato La nuova età delle costituzioni. Da una concezione nazionale di democrazia a una prospettiva europea e internazionale, Il Mulino, 2000 e Globalizzazione: nuove ricchezze e nuove povertà, Vita e Pensiero, 2001. Ha coordinato la ricerca Verso la Costituzione europea, Il Mulino, 2001.