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Fascicolo 2021, 3 – Luglio-Settembre 2021
Prima pubblicazione online: Settembre 2021
ISSN 2784-8884
DOI 10.26350/dizdott_000060
Abstract:
ENGLISH
L’articolo esamina una legge (n. 46 del 2021) recentemente introdotta nell’ordinamento italiano e diretta ad assicurare a tutte le famiglie un sostegno economico da parte dello Stato, così realizzando le impegnative previsioni contenute nella Costituzione del 1947 e rimaste sino ad ora senza concreto seguito, a parte gli “assegni familiari” erogati dall’INPS in misura assai modesta, e solo grazie al prelievo contributivo operato sulle retribuzioni dei lavoratori stessi. Si tratta di una legge delega, che ha già trovato parziale attuazione con una misura provvisoria (assegno temporaneo per i figli minori), e che, una volta individuate le dotazioni finanziarie necessarie, dovrà presto concretizzarsi in un decreto legislativo.
Parole chiave: Famiglia, Lavoro, Assegno universale, Dignità, Costituzione italiana, Povertà, Impoverimento demografico, Marginalità sociale
ERC: SH2_10 Private, public and social law (Social Sciences and Humanities); SH2 Institutions, values, beliefs and behaviour: sociology, social anthropology
ITALIANO
The essay examines a law (No. 46 of 2021) recently introduced into the Italian legal system and aimed at ensuring economic support from the State for all families, thus fulfilling the challenging provisions contained in the 1947 Constitution and which have remained until now without follow-up, apart from the "family allowances" paid by INPS to a very modest extent, and only thanks to the contribution levied on the salaries of the workers themselves. This act is only a frame, even if it assigns some legislative powers to the Government to enact the regulation. It has already been partially implemented with a provisional measure (“temporary allowance for minor children”), and, once the necessary financial endowments have been identified, will soon have to materialize in a legislative decree adopted by the Government.
Keywords: Family, Work, Universal allowance, Dignity, Italian Constitution, Poverty, Population decline, Social marginality
ERC: SH2_10 Private, public and social law (Social Sciences and Humanities); SH2 Institutions, values, beliefs and behaviour: sociology, social anthropology
Per quanto il legislatore costituzionale abbia riconosciuto nella Carta del 1947 il diritto ad aiuti per le famiglie numerose (31/I) e ad un salario proporzionato alle esigenze familiari (art. 36/I), il sistema del welfare è sempre sembrato insensibile a riconoscere nella famiglia un autonomo interlocutore, salvo che nelle ipotesi nelle quali, in chiave puramente assistenziale (art. 38/I Cost.), si trattava di selezionare (secondo la cosiddetta “prova dei mezzi”) i soggetti privi di risorse, cui riconoscere il diritto ad un pagamento periodico: è il caso dell’assegno sociale introdotto nel 1969 per chi, raggiunta oramai l’età del pensionamento di vecchiaia, si veniva a trovare in situazione di indigenza, ovvero del più recente reddito di cittadinanza, introdotto nel 2019 con l’intento di generalizzare forme di contrasto alla povertà, già sperimentate in un recente passato in specifici contesti territoriali o in particolari situazioni di deprivazione materiale. In entrambi i casi, e in altri consimili, infatti, il beneficio viene attribuito solo all’esito di una valutazione patrimoniale complessiva, che investe tutto il nucleo familiare, dandosi così rilievo agli obblighi di assistenza reciproca che gravano vicendevolmente sui coniugi (art. 143 c.c.), per escludere la sussistenza di uno stato di bisogno (e dunque la necessità di un esborso a carico del pubblico erario), quando uno dei partner possa provvedere economicamente all’altro.
In questo senso può dirsi, financo, che il sistema pubblico di sicurezza sociale, invece che sostenere la famiglia in conformità ai solenni impegni assunti dal legislatore in sede costituente, abbia piuttosto innescato un flusso inverso, disinteressandosi di quanti, grazie alla presenza di una famiglia grande, ricca e stabile, potessero avvantaggiarsi di questa, nei tanti frangenti della vita in cui venissero a necessitare di un aiuto, come nel caso di perdita del lavoro o di ricerca di nuova occupazione, di assistenza ai malati, ai bambini o agli anziani non più autosufficienti. E questo sospetto sembrerebbe trovare conferma in un’epoca, come la presente, nella quale, divenendo oramai esiguo il numero delle famiglie che rispondano ai requisiti di solidità che si sono prima richiamati, il legislatore sembra percepire che sia arrivata l’ora di attivarsi a sostegno di tutti i nuclei familiari, offrendo, secondo le specifiche esigenze di ognuna, un aiuto più robusto e affidabile.
Oramai da almeno un decennio l’ISTAT fornisce, infatti, la fotografia di un Paese incapace di porre freno ad un fenomeno di impoverimento demografico, che va avanti da oltre cinquanta anni, ma che negli ultimi dieci anni ha toccato traguardi davvero preoccupanti, se non drammatici.
Il numero dei bambini nati in Italia, inclusi quelli generati da coppie straniere, continua a diminuire e a segnare record storici negativi: nel 2019, i nuovi nati sono stati poco più di 420mila, e cioè quasi 20mila in meno rispetto all’anno precedente, con una riduzione di circa il 27% rispetto al dato di soli undici anni fa. Un valore più che dimezzato rispetto al numero di bambini che nascevano a metà degli anni ‘60, quando si toccò la vetta del baby boom (nel 1964). Ovviamente, anche il numero medio di figli per donna continua a scendere, come dimostrano anche i recenti dati del 2002, che tuttavia risentono della eccezionalità della situazione, tanto che si arriva a 1,24 per soggetti residenti (ed ancora più basso è il valore per le donne di cittadinanza italiana, pari ad 1,18 figli), di modo che appare certa una consistente riduzione della popolazione nei prossimi decenni, venendo a mancare la garanzia del ricambio fisiologico per ogni coppia di genitori.
La caduta della natalità risulta dal sommarsi di vari fattori che frenano i progetti di vita dei giovani: non c’è solo la crisi economica e occupazionale, ma anche una più diffusa sfiducia nello sviluppo della società e nella possibilità di un miglioramento individuale. I dati segnalano infatti un ulteriore incremento nell’età media in cui si diventa madri (oramai a 31 anni e 4 mesi: e cioè 3 anni in più rispetto al 1995) e una diffusione oramai amplissima di nati da genitori non coniugati (oramai un terzo, rispetto all’8,1% del 1995 e a una percentuale del 19,6% del 2008).
Il dato complessivo, almeno prima del dilagare della pandemia, è quindi quello di una profonda modifica della composizione della popolazione italiana, che vede crescere sempre più il numero degli anziani e dei vecchi e dove, al profondo divario tra nascite e decessi, si aggiunge il saldo, parimenti negativo, fra giovani laureati o comunque professionalmente qualificati che abbandonano l’Italia e i pochi che il Paese riesce a trattenere dai flussi migratori dai quali è attraversato.
Invece di essere una risorsa, i giovani diventano così un costo sociale, come evidenzia il ben noto record di NEET, e cioè di under 30 che non studiano e non lavorano, oramai surclassati dagli ultra65enni, tanto che si stima che entro il 2030 i senior (dai 65 ai 75 anni) potrebbero essere ben più numerosi dei giovani occupati (dai 15 ai 25).
In altre realtà, come in Francia e negli USA, i numeri sono completamente diversi e anche nei Paesi più ricchi d’Europa la situazione ha fatto segnare da tempo un miglioramento, a fronte di politiche dirette a sostenere l’occupazione giovanile, anche grazie al finanziamento dell’UE, come nel caso della cosiddetta “garanzia giovani”, adottata anche in Italia con effetti positivi.
Da anni si parla quindi di porre in essere misure ad ampio spettro, dirette a fronteggiare il negativo evolversi di questa situazione, nella speranza di poter invertire le tendenze (sia pure con i tempi lenti, propri della demografia). Ed è con questo spirito che il Senato della Repubblica, il 30 marzo 2021, ha approvato, in via definitiva e a larghissima maggioranza, una legge che prevede l’attribuzione al Governo di una delega di durata annuale perché vengano introdotte misure “a sostegno dei figli a carico”.
Si tratta di una misura innovativa, la cui importanza è stata sottolineata da Papa Francesco in un discorso tenuto in occasione dell’apertura degli Stati generali della natalità, il 14 maggio 2021, con l’auspicio che la misura introdotta possa venire “incontro ai bisogni concreti delle famiglie”.
La legge (n. 46 del 1° aprile 2021, in GU s. gen. n. 82 del 6.4.2021) mira ad introdurre entro un anno, un “assegno unico e universale”, con lo scopo di sostituire le misure attualmente vigenti: e cioè sia le detrazioni fiscali previste dal TUIR, sia il (modesto) assegno per il nucleo familiare (ANF), previsto dalla risalente legge n.153 del 1988 e corrisposto dall’INPS per il tramite dei datori di lavoro. Il nuovo assegno unico mira altresì ad assorbire la gran parte delle misure più recenti, come l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori previsto dalla finanziaria per il 1999, sia il cosiddetto “bonus bebè”, fatto oggetto di previsioni continuamente rinnovate negli ultimi anni.
La legge promette, quindi, di rendere l’assegno una misura per tutte le famiglie, quale che sia la condizione occupazionale dei genitori (lavoratori dipendenti, autonomi, pensionati o disoccupati), secondo importi differenziati e commisurati ai differenti bisogni, provvedendosi o all’erogazione di una somma che si aggiunge al reddito mensile (in qualunque forma percepito: salario, pensione, indennità assistenziale), o al riconoscimento di un credito d’imposta. Secondo le dichiarazioni subito rilasciate dal Governo, si è individuato un valore massimo mensile di 250 euro, quale somma di una parte fissa e una variabile, legata al reddito complessivo della famiglia.
Il Governo dovrà anche farsi carico di coordinare il nuovo assegno con altri recenti strumenti introdotti a contrasto delle situazioni di marginalità sociale, come in primis il reddito di cittadinanza (e con le tante altre misure previste a livello locale) per evitare, sia il rischio di indebite duplicazioni, sia la possibilità che il sommarsi di discipline diverse finisca per penalizzare le famiglie rispetto all’importo oggi in godimento. In questo senso, si dovranno anche studiare meccanismi premiali per evitare soprattutto che le famiglie che percepiscano già il reddito di cittadinanza siano comunque incentivate ad accettare offerte di lavoro (per il secondo membro del nucleo familiare) senza perdere poi il sostegno riconosciuto ai figli minori.
A godere dell’assegno saranno i genitori, già dal settimo mese di gravidanza e sino all’età della maggiore età dei figli; anzi il beneficio viene riconosciuto sino ai 21 anni di età, a condizione tuttavia che il figlio segua un percorso di formazione professionale o che sia iscritto all’università. A certe condizioni, il beneficio potrà essere direttamente riconosciuto al giovane stesso. Un importo maggiorato sarà poi riconosciuto in caso di disabilità o qualora il genitore abbia meno di 21 anni ed ancora in caso di nucleo familiare con più di tre figli.
Per garantire che le previsioni di legge siano opportunamente pubblicizzate, si prevede poi che sia l’ufficiale dello stato civile ad informare i genitori dei benefici stabiliti dalla legge al momento della denunzia della nascita all’ufficio dell’anagrafe. Al contrario, per quanti godono già degli assegni al nucleo familiare a carico dell’INPS, dovrebbe essere l’Istituto stesso a provvedere a dare informazioni per il ricalcolo. Secondo le stime, il numero dei giovani beneficiari dell’assegno unico dovrebbe essere pari a 12 milioni e mezzo, di cui 10 milioni minori, con circa 11 milioni di famiglie interessate.
Il Governo aveva promesso tempi brevissimi per dare il via all’approvazione del decreto legislativo e degli altri provvedimenti necessari ad attuare la delega, tanto che, in attesa di esercitare in via definitiva la delega ricevuta dal Parlamento, si è provveduto ad introdurre, dal 1° luglio 2021, una misura “ponte”, denominata “assegno temporaneo per i figli minori”, diretta alle famiglie con ISEE inferiore a 50mila euro annui.
Va da sé che la concreta capacità di assicurare sostegno alle famiglie dipenderà dai mezzi economici messi a disposizione, anche se al momento non è esattamente chiaro quale sarà l’impatto complessivo sul bilancio dello Stato e quale la sorte del finanziamento contributivo destinato ad alimentare gli assegni familiari, già previsti per i lavoratori subordinati, fin dalla metà del secolo scorso, con un prelievo contributivo a carico delle imprese riscosso dall’INPS. Si tratta di un aspetto non secondario, posto che gli assegni INPS esistenti sono caratterizzati da importi davvero modestissimi, almeno per le famiglie a reddito medio, di modo che, per fare un esempio, un nucleo familiare con due figli minori a carico, e con un reddito di 72.331 euro lordi l’anno, percepisce solo 50 centesimi al mese.
Ove il disegno posto in essere dal Parlamento giunga ad effettivo compimento, grazie anche allo stanziamento di una idonea dotazione finanziaria, si potrebbe finalmente dire che abbia trovato attuazione, a distanza di oltre settanta anni dalla sua promulgazione, quella previsione della Carta costituzionale (art. 36), prima ricordata in apertura, che assicura al prestatore il diritto ad una retribuzione equa, e cioè proporzionata (per quanto è dovuto dal datore in forza del contratto in essere) al valore dell’apporto professionale arrecato e alla durata della prestazione lavorativa resa (“qualità e quantità del lavoro prestato”), ma anche diretta (grazie proprio all’intervento finanziario dello Stato) a “garantire al lavoratore e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa”.
La formulazione del precetto costituzionale, richiamando in questo passo (e in pochissime altre disposizioni, come gli artt. 3 e 41) la dignità umana, viene a riconoscere il debito che l’elaborazione della Carta deve all’azione dei costituenti ispirati dalla dottrina sociale della Chiesa, che ben conoscevano l’attenzione che già Leone XIII aveva dedicato alla questione del giusto salario, così da affermare che “il libero consenso delle parti”, quale manifestato nell’accordo fra datore e lavoratore sul punto non può di per sé solo individuare la misura del salario, essendo necessario garantire quanto necessario ad assicurare il “sostentamento dell’operaio” (Rerum novarum, 1891, 34).
Né per certo la riflessione sul punto si è arrestata, poiché, anche dopo l’enciclica Quadragesimo anno (1931), si è saputo mettere in rilievo la dimensione valoriale del lavoro, non solo come manifestazione di una funzione sociale, ma come estrinsecazione stessa dei talenti individuali e delle inclinazioni di ogni singola persona (Gaudium et spes, 1965, 67). In questo senso può dirsi che l’Assemblea costituente, proprio grazie all’opera appassionata di quella parte dei suoi membri che più profondamente viveva un’inclinazione civile, covando al contempo la vocazione a donarsi al prossimo, abbia saputo accogliere (se non anticipare) questo messaggio nell’art. 4/II Cost. che, collocandosi fra i primi principi fondamentali della Repubblica, afferma che: “Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società” (G. Dossetti, Costituzione e resistenza, Roma, 1995).
In questo solenne impegno, che il legislatore assume nei confronti di tutta la società italiana si è radicato un dialogo fecondo fra il diritto positivo e il magistero della Chiesa, sul piano della condivisione dei valori fondativi dello Stato, che invece in altri paesi (si pensi alla vicina Francia) viene spesso ostacolato, se non negato, sulla base di un malinteso principio di laicità. Può dirsi quindi condivisa l’affermazione che il lavoro costituisce un mezzo per la “realizzazione dell’uomo” (Laborem exercens, 1981, 9) e per “rendere possibile la fondazione di una famiglia” (ivi, 10).
Bibliografia
• Bozzao P. (2001), La protezione sociale della famiglia, in «Lavoro e Diritto», 55 ss.
• Ferrante V. (a cura di) (2016), Lavoro, famiglia, cittadinanza, Vita e Pensiero.
• Magnani M. (2012), La famiglia nel diritto del lavoro, in «ADL», fasc. 4-5, 849 ss.
• Rescigno P. (2000), Matrimonio e Famiglia. Cinquant’anni del diritto italiano, Giappichelli.
Autore
Vincenzo Ferrante, Università Cattolica del Sacro Cuore (vincenzo.ferrante@unicatt.it)