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Dizionario di dottrina
sociale della Chiesa

LE COSE NUOVE DEL XXI SECOLO

Fascicolo 2021, 2 – Aprile-Giugno 2021

Prima pubblicazione online: Giugno 2021

ISSN 2784-8884

DOI 10.26350/dizdott_000056

Migrazioni irregolari Irregular Migrations

di Laura Zanfrini

Abstract:

ENGLISH

Dopo aver descritto il processo di costruzione politica alla base del concetto di migrazione irregolare, la voce presenta le cause all’origine del fenomeno. Passa quindi a illustrare i provvedimenti attraverso i quali gli Stati tentano di contrastare questo problema, rilevandone le criticità. Descrive infine il Magistero della Chiesa sul tema e il suo carattere sfidante, sottolineando la necessità di trovare una soluzione eticamente fondata in modelli di sviluppo sostenibili.

Parole chiave: Politiche migratorie, Fortezza Europa, Economia sommersa, Flussi misti, Gestione dei confini
ERC: SH2_11 Global and transnational governance, international law, human rights

ITALIANO

After the description of the process of political construction underlying the concept of irregular migration, the item presents the causes behind the phenomenon. It then illustrates the measures adopted by the States in their attempt to contrast the problem, revealing their critical aspects. Finally, it describes the Church’s Magisterium on the subject and its challenging nature, underlining the need to find an ethically founded solution in sustainable development models.

Keywords: Migration policies, “Fortress Europe”, Undeclared work, Mixed fluxes, Border management
ERC: SH2_11 Global and transnational governance, international law, human rights

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1. La costruzione politica della migrazione irregolare

Convenzionalmente, si definisce migrazione irregolare un movimento che prende forma al di fuori del quadro normativo dei Paesi d’origine, di transito o di destinazione. Sebbene ancora oggi vi siano Stati che limitano la possibilità per i propri cittadini di emigrare legalmente, ben più rilevante è l’immigrazione irregolare, consistente nella violazione delle norme che regolano l’ingresso, il soggiorno o la possibilità di lavorare in un determinato Paese da parte di un cittadino straniero (per quanto riguarda il contesto dell’Unione Europea, vedi Commissione Europea, 2018).

L’immigrazione irregolare è, al pari di quella regolare [vedi voce “migrazioni internazionali”], l’esito di un processo di costruzione politica, che comporta l’individuazione di un confine, fisico o politico, e le condizioni del suo attraversamento; si tratta, dunque, di un fenomeno recente, successivo alla “invenzione” dell’immigrazione legale, ossia all’introduzione, a fine ’800, dei visti e dei passaporti. Per tale ragione, essa tende “naturalmente” a crescere quando le politiche migratorie si fanno più rigide e restrittive: è quanto avvenuto per l’immigrazione messicana negli Stati Uniti, fino alla prima metà degli anni ’80 un’immigrazione prevalentemente circolare collegata a opportunità di lavoro stagionale e poi divenuta una smisurata presenza stabile di immigrati undocumented; ed è quanto avvenuto, nel caso europeo, con la forte limitazione delle possibilità di ingresso per lavoro – dagli anni ’70 – e il rafforzamento delle frontiere esterne che ha accompagnato la costituzione dello spazio unico europeo (processo cui allude l’espressione “Fortezza Europa”).

2. Le cause delle migrazioni irregolari

Le ragioni strutturali e le motivazioni individuali alla base delle migrazioni irregolari sono in buona misura sovrapponibili a quelle delle migrazioni regolari, al punto che molti studiosi le interpretano come una conseguenza quasi inevitabile del gap tra le possibilità di migrare regolarmente e il numero delle persone che intendono migrare. Tuttavia, occorre considerare anche il radicamento, in molte comunità d’origine, di culture migratorie fortemente permeabili a questo tipo di comportamento, che cioè non considerano riprovevole ricorrere a un canale irregolare quando non si hanno i requisiti per migrare regolarmente, o non si vogliono attendere i tempi necessari per procurarsi i requisiti e i documenti richiesti. Il consolidamento di una potente industria dell’immigrazione e di estese catene migratorie costituisce un ulteriore fattore incentivante. La stessa relativa facilità di ottenere visti d’ingresso per motivi turistici favorisce l’arrivo di migranti che, alla scadenza del visto (ossia nel giro di pochi mesi o settimane), si ritroveranno in condizione di irregolarità (è il fenomeno dei cosiddetti over-stayers). Perfino la presenza, nel Paese di destinazione, di organizzazioni filantropiche che sostengono i migranti nei loro bisogni essenziali può costituire un fattore attrattivo, poiché riduce i rischi e i costi dell’immigrazione irregolare.

Un fondamentale fattore di richiamo è poi rappresentato dalla richiesta di forza lavoro adattabile e a buon mercato: in alcuni Paesi non democratici, l’importazione di immigrazione irregolare è a volte funzionale a riprodurre regimi di quasi schiavitù per sostenere la crescita dell’economia; in termini più complessivi, non manca chi ritiene che i mercati del lavoro del cosiddetto “Nord globale” traggano vantaggio dalla possibilità di approvvigionarsi di una forza lavoro resa particolarmente duttile dalla condizione di irregolarità; e laddove l’economia sommersa è molto diffusa e culturalmente radicata – come nel caso dell’Italia – è inevitabile che essa diventi un fattore di attrazione straordinariamente potente. Ai nostri giorni, infine, l’irregolarità spesso si produce come esito del diniego della richiesta di asilo politico, cui solo in pochi casi segue un effettivo rimpatrio: è il fenomeno dei cosiddetti “asilanti in nero”.

3. Tra regolarità e irregolarità: i “flussi di status”

Come dimostra l’esempio dei richiedenti asilo che si ritrovano in uno stato di irregolarità qualora la loro richiesta sia rigettata, l’irregolarità non dipende da una caratteristica soggettiva della persona, bensì dalla definizione che di essa dà, in un determinato momento, il quadro normativo vigente. Proprio per tale ragione, sono numerosi i pronunciamenti – dalle Nazioni Unite all’ILO, dal Consiglio d’Europa alla Commissione Europea fino al Magistero della Chiesa cattolica e agli stessi ordini dei giornalisti – che raccomandano di evitare termini come “clandestino” o “illegale”, per la loro valenza discriminatoria, criminalizzante e disumanizzante, suggerendo il ricorso a vocaboli meno stigmatizzanti, come irregolare o undocumented.

D’altro canto, proprio perché non indica una qualità intrinseca dei soggetti implicati, la condizione di irregolarità non è data una volta per tutte: la stessa persona può ritrovarsi, in fasi diverse della sua vita, a essere un “irregolare” o un “regolare”, un’eventualità particolarmente frequente in Italia e negli altri Paesi dell’Europa meridionale (data la ricorrenza delle leggi di regolarizzazione, cosiddette sanatorie), ma entro certi termini comune all’intera Europa, attraversata in questi anni da “flussi relativi allo status” ancor più imponenti dei flussi geografici (tra di essi, particolarmente numerosi i casi di immigrati che rientrano nella categoria già citata degli overstayers). Il fenomeno dei flussi di status rende evidente come la migrazione, dal punto di vista delle categorie definitorie e delle procedure di governo, non necessariamente indica un movimento geografico – ossia l’attraversamento in senso fisico di un confine –, bensì il passaggio attraverso un confine politico-amministrativo [vedi voce “migrazioni internazionali”].

4. I costi e i “vantaggi” delle migrazioni irregolari

Ancorché si tratti di un fenomeno alquanto controverso – per alcuni addirittura si tratterebbe della scelta deliberata di violare un ordine internazionale ingiusto e illegittimo –, non si dovrebbero mai sottovalutare i pesanti costi che comporta migrare irregolarmente. Costi a livello individuale – basti pensare alla triste contabilità delle morti sulle rotte dell’immigrazione e alla condizione di vulnerabilità ed esclusione cui inevitabilmente va incontro chi migra irregolarmente, spesso lesiva della sua stessa dignità umana; a livello familiare – si considerino le famiglie costrette a restare divise anche per anni, perché la condizione d’irregolarità impedisce il ricongiungimento familiare così come i ritorni periodici al Paese d’origine –; a livello sociale – dall’evasione fiscale alla concorrenza “sleale” operata da chi impiega i lavoratori stranieri in modo irregolare – e, non da ultimo, a livello politico-culturale – non si dovrebbero infatti sottovalutare le conseguenze, sul piano dell’evoluzione dei rapporti interetnici e della coesione sociale, di un’eccessiva “tolleranza” verso l’immigrazione irregolare.

A fronte di questi costi, le imponenti dimensioni del fenomeno in oggetto a livello globale [cfr. Migration Data Portal] hanno sicuramente a che vedere con il vasto insieme di attori che guadagnano dall’immigrazione irregolare: dai trafficanti di esseri umani agli ufficiali corrotti, dai datori di lavoro ai consumatori che risparmiano sul prezzo di beni e servizi prodotti dal lavoro degli stranieri irregolari, fino alle autorità dei Paesi d’origine che (insieme evidentemente alle famiglie dei migranti) si avvantaggiano del prezioso frutto delle rimesse inviate dai migranti, inclusi quelli irregolari. Al tempo stesso, il fenomeno costituisce una triste conferma della inadeguatezza del sistema di governance globale della mobilità umana e dell’impronta selettiva e sicuritaria delle politiche migratorie contemporanee, che ha fortemente ridotto le possibilità di migrazione legale in particolare per i soggetti meno qualificati e provenienti dai Paesi più poveri.

5. La gestione delle migrazioni irregolari

Considerato che, specie per uno Stato democratico, l’espulsione di un immigrato irregolare è un’operazione molto difficile e costosa, il contrasto dell’immigrazione irregolare si basa prevalentemente su azioni di rafforzamento dei controlli alle frontiere (per esempio attraverso operazioni di schedatura, prelievo delle impronte digitali, in alcuni casi anche il ricorso alla detenzione preventiva) e di policing dei confini, di cui è emblema il proliferare di muri e barriere di filo spinato. Altrettanto ricorrente e controversa la pratica di esternalizzazione dei confini: applicata in varie regioni del pianeta – un esempio singolare è la scelta australiana di creare campi off-shore nelle Isole del Pacifico –, questa strategia è stata perseguita con particolare convinzione dall’Unione europea (e da diversi Paesi membri), attraverso l’individuazione dei cosiddetti “Paesi terzi sicuri” o l’ancor più discutibile prassi di sottoscrivere accordi con Stati di transito (come quelli con la Turchia e la Libia), investendoli del ruolo di “gendarme” delle frontiere europee, sia pure al prezzo di pesanti violazioni dei diritti umani.

La politica di esternalizzazione dei confini è paradigmatica rispetto all’ambivalenza delle democrazie contemporanee nei confronti del fenomeno migratorio e dei diritti dei migranti: lasciando ad altri Paesi il compito di fare “il gioco sporco” – a fronte di laute ricompense economiche e di altro tipo –, esse si trovano però vincolate dalla loro cultura giuridica una volta che un migrante – indipendentemente dal suo status – abbia messo piede sul proprio territorio. Come si è detto, l’espulsione di un migrante irregolare è spesso difficile o addirittura impossibile da realizzare, specie quando risulterebbe in contrasto con la clausola di “non-refoulement” sancita dal diritto internazionale (che vieta il respingimento verso territori in cui la vita e la libertà del respinto sarebbero minacciate a motivo della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche). Significativamente, inoltre, agli stessi immigrati irregolari che soggiornano nei Paesi dell’Unione europea sono di norma riconosciuti una serie di diritti – come quello a frequentare la scuola pubblica (se minori) o a godere di prestazioni sanitarie urgenti – e una serie di misure mirano a proteggere i più vulnerabili tra di essi (si pensi, ad esempio, alle norme a tutela delle vittime della tratta o dello sfruttamento lavorativo, oltre che a favore dei minori non accompagnati); in alcuni Paesi, è inoltre loro data la possibilità di regolarizzarsi se dimostrano di avere comunque raggiunto un certo livello di integrazione. Quando poi il numero dei soggiornanti irregolari supera una certa soglia, il loro impatto sui sistemi fiscali e sulla coesione sociale diventa particolarmente svantaggioso: si finisce così, a volte, col ricorrere a regolarizzazioni generalizzate, o riservate a determinate categorie di migranti (per esempio coloro in grado di procurarsi un contratto di lavoro), oppure col prevedere, ad esempio, il riconoscimento di una protezione temporanea per i richiedenti asilo che non hanno i requisiti per ottenere lo status di rifugiato.

6. Esiste un diritto a immigrare?

La questione dell’immigrazione irregolare implica anche la necessità di confrontarsi con temi di ordine etico e con le pressioni provenienti da diversi settori della società civile: accanto a chi vorrebbe un ulteriore inasprimento dell’approccio restrittivo, si registra la voce di quanti sostengono l’esistenza di un diritto a immigrare fondato sui principi della libertà di movimento, dell’universale uguaglianza di tutti gli esseri umani, o sul diritto a cercare altrove condizioni di vita dignitose quando esse non sono garantite nel proprio Paese. Oggi, in particolare, in uno scenario in cui la distinzione tra migrazioni volontarie e forzate si è fatta via via più incerta [vedi voce “migrazioni forzate”], anche la definizione dell’immigrazione irregolare finisce col risultare l’esito di un compromesso quasi sempre insoddisfacente. Specie negli ultimi anni, nel quadro delle migrazioni collettive che hanno investito i Paesi dell’Europa meridionale e balcanica, il fenomeno dei cosiddetti flussi misti – composti sia da migranti “meritevoli” di protezione umanitaria, sia dai cosiddetti migranti economici, che tentano di migrare illegalmente – ha rivelato tutti i limiti tanto dei sistemi internazionali di protezione, quanto degli strumenti di contrasto agli ingressi irregolari, sostanzialmente inapplicabili in queste circostanze, facendo comunque apparire ancor più arbitraria la distinzione di cui stiamo parlando.

7. Il carattere sfidante dell’insegnamento del Magistero

In questo quadro, proprio la riflessione del Magistero – sviluppata coerentemente nel corso di decenni (vedi tra gli altri i Messaggi diffusi in occasione dell’annuale Giornata del migrante e del rifugiato) e che ha trovato nell’attuale Pontefice un “megafono” capace di raggiungere un’audience planetaria – offre un contributo particolarmente prezioso e al tempo stesso sfidante.

Innanzitutto, sovvertendo la diffusa rappresentazione dei migranti irregolari come soggetti devianti, o addirittura criminali, la dottrina sociale della Chiesa fissa il principio per cui, sul piano morale, considerato che la dignità della persona costituisce un bene più prezioso dello stesso rispetto del quadro normativo, la scelta di “andare altrove” va ritenuta comunque legittima – allorquando non vi siano alternative praticabili per garantirsi una vita umanamente dignitosa –, coerente col principio della destinazione universale dei beni della terra ed espressione di un diritto fondamentale. E sebbene da ciò non si possa evincere un diritto incondizionato a migrare, tale posizione porta a mettere in discussione la distinzione tra migrazioni forzate e volontarie (laddove ogni scelta di migrare finisce con l’essere “forzata” in mancanza di alternative) e dunque il fondamento stesso del concetto di immigrazione irregolare. Tuttavia, la mancanza di alternative possibili indica anche il limite oltre il quale migrare al di fuori del quadro normativo non è più legittimo né sul piano giuridico né sul piano morale, in considerazione degli elevati rischi e costi che questa scelta comporta, per il migrante stesso, per i suoi familiari e per la società nel suo complesso.

Di qui la sollecitazione ad accrescere le opportunità di migrare in maniera sicura, regolare e ordinata [vedi voce “migrazioni internazionali”], sia per chi ricerca un lavoro, sia per chi necessita di protezione (ad esempio attraverso la creazione di canali umanitari) o intende ricongiungersi coi familiari, ma anche a consentire la regolarizzazione dei migranti irregolari, ritenuta indispensabile non solo per tutelare i migranti e i loro diritti (specie in frangenti rischiosi come quello segnato dalla presente pandemia: La regolarizzazione dei migranti in condizioni di irregolarità), ma anche per poterne massimizzare i vantaggi per i Paesi di destinazione (in termini, ad esempio, di contribuzione fiscale).

8. Tra diritto a migrare e diritto a non emigrare

Tuttavia – e si tratta di un altro principio cardine della dottrina sociale della Chiesa –, accanto al diritto a migrare va affermato il diritto a non emigrare, ossia la necessità di promuovere, nei Paesi d’origine, opportunità di vita e di lavoro adeguate a rispondere alle aspettative della popolazione locale, nella prospettiva di uno sviluppo umano integrale; a maggior ragione quando la migrazione produce l’impoverimento dei Paesi d’origine e la separazione tra figli e genitori (Fratelli tutti, 2020, 38). La ricerca del bene comune, dell’equa distribuzione dei beni della terra e della promozione integrale dei popoli sono ostinatamente indicati, in innumerevoli pronunciamenti del Magistero, come la soluzione giusta e duratura al problema dell’immigrazione irregolare. In particolare, si sottolinea come, nell’attuale quadro di “globalizzazione senza regole”, gli immigrati finiscono con l’essere vittime e non protagonisti della loro vicenda migratoria: la migrazione (irregolare), più che reale scelta espressione della libertà individuale, si riduce spesso a conseguenza forzata dei profondi squilibri socio-economici (Erga migrantes caritas Christi, 2004, 29), manifestazione per eccellenza di quel processo di produzione di “scarti umani” cui la stessa riflessione delle scienze sociali dedica da alcuni anni la sua attenzione.

A tale riguardo, merita di essere sottolineata un’implicazione dell’insegnamento del Magistero rimasta in ombra tanto nel dibattito politico quanto nella riflessione scientifica, prigioniero della forte strumentalizzazione della materia il primo, pregiudizialmente “pro-migrazioni” buona parte della seconda. Erigendo la dignità della persona – di ogni persona – e il suo diritto a uno sviluppo integrale a principio da anteporre a qualunque altro obiettivo (Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti, Accogliere Cristo nei rifugiati e nelle persone forzatamente sradicate, 2013), la dottrina sociale della Chiesa incoraggia una riflessione critica sulla scelta di migrare in maniera irregolare e insicura, anteponendo al bene del migrante e alla sua integrità le aspettative di benessere economico, o addirittura contribuendo a istituzionalizzare pratiche e comportamenti che spesso coinvolgono proprio i soggetti più vulnerabili (si pensi, ad esempio, al drammatico fenomeno dei minori non accompagnati – vedi voce "i minori migranti").

Gli stessi provvedimenti di regolarizzazione, pur necessari a ripristinare le condizioni per uno sviluppo umano integrale (fortemente compromesso dalla condizione di irregolarità), non vanno intesi come “la soluzione” al problema dell’immigrazione irregolare, obiettivo che va invece perseguito attraverso politiche migratorie e di integrazione coerenti con gli auspici del Patto Globale sulle Migrazioni e gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, con una particolare attenzione per la prevenzione e il contrasto dell’occupazione irregolare e delle altre forme di sfruttamento. Tale aspetto assume una valenza ancora maggiore nello scenario che si è aperto con la pandemia, che ha generato una diffusa aspettativa di nuovi paradigmi economici e sociali nel cui ambito un ruolo strategico dovrà essere svolto dal ridisegno delle catene globali di produzione e approvvigionamento in modo da assicurare condizioni di lavoro dignitose, salari equi, sostenibilità ambientale, prezzi adeguati sia per i produttori sia per i consumatori (cfr. tra gli altri: Francesco, Messaggio in occasione della 103ª sessione della conferenza dell’ILO, 28 maggio 2014).


Bibliografia
• Benton M. (2014), Spheres of Exploitation. Thwarting Actors Who Profit from Illegal Labor, Domestic Servitude, and Sex Work, Migration Policy Institute.
• Commissione Europea, Asilo e migrazione. Glossario 6.0. Uno strumento utile per un approccio comparato. Maggio 2018, European Migration Network.
• Noiriel G. (2001), Etat, nation et immigration. Vers une histoire du pouvoir, Belin.
• Triandafyllidou A. (a cura di) (2010), Irregular Migration in Europe: Myths and Realities, Routledge.
• Zanfrini L. (a cura di) (2016), Il diritto a non emigrare, Atti della VI edizione della summer school “Mobilità umana e giustizia globale”, “Studi Emigrazione/International Journal of Migration Studies”, LIII, n. 201.


Autore
Laura Zanfrini, Università Cattolica del Sacro Cuore (laura.zanfrini@unicatt.it)