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Dizionario di dottrina
sociale della Chiesa

LE COSE NUOVE DEL XXI SECOLO

Fascicolo 2021, 1 – Gennaio-Marzo 2021

Prima pubblicazione online: Marzo 2021

ISSN 2784-8884

DOI 10.26350/dizdott_000009

Lavoratori e famiglia Workers and families

di Mirko Altimari

Abstract:

ENGLISH

La dimensione non strettamente individuale della retribuzione da intendersi come “giusto salario” che consenta di soddisfare le esigenze non soltanto del lavoratore, ma della propria famiglia, è ben presente in tutto il magistero sociale fin dalle primissime encicliche ed è positivizzato al livello più alto nella Costituzione repubblicana la quale all’art. 36 – non a caso interpretato come immediatamente precettivo dalla giurisprudenza – dispone che “il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa”. Se dunque l’elemento economico è senza dubbio centrale – e suonano sempre attuali le parole della Mater et magistra per cui “la retribuzione del lavoro, come non può essere interamente abbandonata alle leggi di mercato, così non può essere fissata arbitrariamente; va invece determinata secondo giustizia ed equità” (71) – al contempo il rapporto tra lavoro e famiglia non può certo ridursi alla sola fissazione delle retribuzione, ma deve necessariamente coinvolgere quella che comunemente si definisce conciliazione tra vita familiare e vita professionale: tema cui il Magistero ha sempre prestato attenzione, anche con riferimento alla specificità del lavoro femminile, sostenendo la necessità che le donne non siano obbligate a scegliere tra lavoro e famiglia, circostanza ancora molto comune – come purtroppo provano i dati annualmente elaborati dell’Istat – mostrando come il dettato dell’art. 37 Cost. per cui “le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione” necessiti di una maggiore effettività.

Parole chiave: Lavoro, Famiglia, Costituzione, Contrattazione collettiva, Retribuzione, Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro
ERC: SH2_4

ITALIANO

Work has an essential social dimension, which also concerns the relationship between the workers and their families. The Constitution, in accordance with the principles of Social Doctrine of the Church, provides (art. 36) that workers have the right to get a remuneration related to the quantity and quality of their work and, in all cases, to get an adequate remuneration ensuring them and their families a free and dignified existence. The protection of the family is also connected to other important non-economic issues; one subject above all is the work-life balance: the reconciliation of professional, private and family-life needs to be guaranteed as a fundamental right.

Keywords: Work, Family, Italian Constitution, Collective bargaining, Remuneration, Work-life balance
ERC: SH2_4

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Che il lavoro rechi con sé una dimensione non strettamente individuale ma che, in maniera ampia, possiamo definire di relazione, è una constatazione pacifica, di cui ciascuno ha esperienza e che il Magistero ha più volte evidenziato: “il lavoro umano possiede anche un’intrinseca dimensione sociale. Il lavoro di un uomo, infatti, si intreccia naturalmente con quello di altri uomini” (Compendio della dottrina sociale della Chiesa, 2004, 273); del resto “oggi più che mai lavorare è un lavorare con gli altri e un lavorare per gli altri: è un fare qualcosa per qualcuno” (Centesimus annus, 1991, 31). Non vi è dubbio alcuno infatti che “in una società realmente progredita, il lavoro è una dimensione irrinunciabile della vita sociale, perché non solo è un modo di guadagnarsi il pane, ma anche un mezzo per la crescita personale, per stabilire relazioni sane, per esprimere sé stessi, per condividere doni, per sentirsi corresponsabili nel miglioramento del mondo e, in definitiva, per vivere come popolo” (Fratelli tutti, 2020, 162). Tale dimensione sociale e collettiva ha storicamente interessato in primo luogo il tema della retribuzione, argomento invero che sembra uscito dai radar dell’opinione pubblica, quasi che, come già evidenziato da tempo, con preoccupazione da un Maestro del diritto del lavoro, estremamente attento ai profili di connessione tra diritto e dottrina sociale, “i lavoratori fossero minoranze privilegiate” (Napoli 2004 p. 625; cfr. altresì Napoli 2012), e che, si potrebbe aggiungere, soprattutto in tempi di crisi, vada bene un lavoro purchessia e non importa quanto retribuito (cfr. la voce Lavoro povero). Così evidentemente non è.

La necessità di un’equa retribuzione

Fermo restando che il lavoro non può essere ridotto soltanto ai numeri dell’occupazione – lungi da noi attribuire allo stesso una visione meramente economicista, anzi oggi più che mai serve tornare “ad apprezzare l’integralità dell’esperienza lavorativa” (Commissione Episcopale per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace, Il lavoro al centro, 1° maggio 2017) – il tema della retribuzione giusta, che accompagna tutta la dottrina sociale, rappresentandone uno dei punti centrali nonché più noti, si pone non quale oggetto di mera speculazione teorica bensì appare in tutta la sua stringente attualità. Fin dalla Rerum novarum (1891) la visione liberale del salario quale mero oggetto di accordo tra le parti – formalmente paritarie – del contratto di lavoro, veniva rifiutata poiché “non guarda la cosa sotto ogni aspetto […] L’operaio e il padrone allora formino pure di comune consenso il patto e nominativamente la quantità della mercede; vi entra però sempre un elemento di giustizia naturale, anteriore e superiore alla libera volontà dei contraenti, ed è che il quantitativo della mercede non deve essere inferiore al sostentamento dell’operaio” (Rerum novarum, 43).

La dignità della famiglia attraverso il lavoro

Nella Quadragesimo anno (1931) si ribadisce la sufficienza della retribuzione in riferimento al sostentamento del lavoratore, ma vi è la fondamentale aggiunta del riferimento alla famiglia (cfr. Quadragesimo anno, 72) e successivamente il riferimento alla remunerazione invocherà i “criteri di giustizia ed equità” (Mater et magistra, 1961, 56). Focalizzando l’attenzione sul riferimento alla famiglia, esso fa il suo ingresso anche nel diritto positivo, non potendo ovviamente risultare indifferente al giurista la formulazione del primo comma dell’art. 36 della Costituzione. Peculiarmente ispirato da un emendamento che oggi definiremo bipartisan – che integra il principio di proporzionalità (il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro) con quello di sufficienza (in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa) –, non a caso esso è stato interpretato come immediatamente precettivo dalla giurisprudenza fin dai primi anni della sua entrata in vigore.

Resta aperta la controversa questione salariale

Se queste sono le fonti positive e del magistero, che sul punto ben si armonizzano, dal punto di vista della loro concreta attuazione, invece, occorre innanzitutto evidenziare come resti sostanzialmente inevasa nel nostro ordinamento la questione salariale, che coinvolge evidentemente tutti i lavoratori, non soltanto quelli subordinati – dovendosi enfatizzare anche il contenuto dell’art. 35 Cost. circa la tutela del lavoro in tutte le sue forme – e rimanendo parimenti intatta la conseguente esigenza di tutela della famiglia, qui analizzata esclusivamente sotto il necessario – per quanto non sufficiente, né bastevole – profilo economico. Fermo restando che sul primo macro-tema storicamente nel nostro ordinamento è l’autonomia collettiva ad essere protagonista, sebbene, timidamente e non senza potenziali criticità, si affacci la proposta di salario minimo legale, è sui provvedimenti ad hoc in tema di tutela della famiglia che in questa sede si vuole fare brevemente il punto. Il punto di partenza, sotto il profilo giuslavoristico, è che la norma costituzionale succitata esprime “una ideale tensione alla tutela della famiglia in quanto tale, più che realizzarla” (Magnani 2016, p. 71). Del resto il criterio della sufficienza del salario per i bisogni della famiglia ha visto una sua concretizzazione nell’istituto dei cd. assegni per il nucleo familiare: essi rappresentano una quota, per quanto non trascurabile, di certo non decisiva nel reddito globale del lavoratore. L’erogazione degli stessi era caratterizzata dapprima da un sistema di corresponsione basato sull’erogazione di un importo fisso per ciascun familiare a carico mentre, a seguito della legge 13 maggio 1988, n. 153, è prevista una erogazione parametrata a due variabili: da un lato il numero dei componenti e dall’altro ammontare del reddito complessivo del nucleo familiare stesso.

Politiche della famiglia: quali sono le problematiche da affrontare

Se su questo aspetto, allora, il dettato costituzionale appare solo in parte (o quantomeno fievolmente) attuato, più in generale in ordine a quelle che possiamo definire politiche a sostegno alla famiglia, due sono le principali criticità, che il legislatore dovrebbe affrontare in un’ottica globale. Vi è senz’altro un tema di carattere finanziario, relativo al quantum di risorse impiegate in ordine alle politiche di sostegno alla famiglia: secondo recenti dati dell’Eurostat – l’Istituto europeo di statistica – nel nostro Paese la spesa destinata ai nuclei familiari si attesta attorno all’1% del Pil (Eurostat 2020). Si tratta di una spesa inferiore in termini percentuali della metà rispetto ai Paesi europei che investono maggiormente sulle politiche di sostegno alla famiglia. Ma vi è altresì un’ulteriore considerazione da fare e che riguarda quella che può definirsi a-sistematicità degli strumenti impiegati. Vi è infatti un’ampia congerie di istituti – si pensi ai vari bonus asilo o baby sitter – che seppur apprezzabili nelle intenzioni, sono finanziati solo in via sperimentale o entro ben determinati limiti di spesa. Per ovviare a questa criticità, sembrerebbe andare verso una auspicabile direzione quantomeno sotto l’aspetto metodologico – sospendendo il giudizio definitivo, circa il merito, in attesa di una sua concreta attuazione – il progetto legislativo noto come Family Act (cfr. Senato della Repubblica, 2020) il quale prevede una sorta di assegno unico universale, da erogare alle famiglie con uno o più figli fino al compimento del ventunesimo anno di età degli stessi. L’importo mensile dovrebbe essere determinato, oltre che dal coefficiente Isee, anche da altre importanti variabili e composto da una quota fissa e una variabile, che tenga conto del numero dei figli e dalla loro età.

Come contrastare la denatalità in Italia?

Il sostegno alla famiglia passa necessariamente anche per il sostegno alla genitorialità, soprattutto alla luce dei drammatici dati in ordine alla denatalità del nostro Paese e alla coeva aspirazione invece, anche da parte dei più giovani, come risulta da recenti studi ad avere figli: l’elemento drammatico è che questo desiderio spesso non si traduce in realtà, anche perché talvolta mancano le condizioni da un punto di vista sociale ed economico. In maniera miope avere un figlio viene considerato talora come un costo individuale che la famiglia deve sostenere, mentre andrebbe considerato un valore sociale, il quale, una volta realizzato, consente di costruire un futuro solido per tutto il Paese. Il tema della denatalità è dunque cruciale. Si tratta di una questione complessa, nella quale si intrecciano una pluralità di dimensioni che attengono, ad esempio, anche al cambiamento dei costumi, e quindi l’approccio deve essere naturalmente integrato. I problemi sono articolati e la politica dovrebbe avere una visione di insieme rivolta al bene comune. Ritorno a quanto ho già accennato: i bonus, coi quali in maniera talora volenterosa, ma estemporanea interviene il legislatore, non sono assolutamente sufficienti e si dovrebbero invece collocare questi strumenti in un quadro più ampio e strutturale: nessuno può essere così ingenuo da pensare che si decida di avere un figlio, perché si riceve qualche centinaio di euro al mese per un breve tot di tempo. Del resto la volontà di mettere al mondo un figlio è senz’altro una decisione di carattere personale, ma con risvolti sociali, che appare fin troppo banale evidenziare: “quando nasce un bambino, alla società viene fatto il dono di una nuova persona” (Compendio, 212), che è “chiamata dall’intimo di sé alla comunione con gli altri e alla donazione agli altri (Christifideles laici, 1981, 40).

Il tema cruciale della conciliazione tra lavoro e famiglia

Se dunque l’elemento economico è centrale, al contempo il rapporto tra lavoro e famiglia non può certo ridursi alla sola fissazione degli aspetti legati alla remunerazione, ma deve necessariamente coinvolgere quella che comunemente si definisce conciliazione tra vita familiare e professionale. Si tratta di un tema che ha sempre ricevuto una grande attenzione da parte dal magistero, anche con riferimento alla specificità del lavoro femminile: “Il genio femminile è necessario in tutte le espressioni della vita sociale, perciò va garantita la presenza delle donne anche in ambito lavorativo” (Compendio, 295). Devono crearsi le condizioni affinché le donne lavoratrici non siano obbligate a scegliere tra lavoro e famiglia, circostanza ancora molto comune – come purtroppo provano i dati annualmente elaborati dell’Istat – e ciò mostra plasticamente come il dettato dell’art. 37 Cost. per cui “le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione” necessiti di una maggiore effettività, trattandosi di un programma per il diritto del lavoro che invero ha molta strada da fare “nella direzione di specificare meglio la disciplina in senso positivo (cioè tramite le cd. azioni positive) a vantaggio della compatibilità tra le condizioni di lavoro, appunto, e il contributo essenziale affidato alla donna nella famiglia” (Occhino 2012, p. 143). Il salto culturale, prima ancora che giuridico da compiere, passa per una reale condivisione delle responsabilità genitoriali.

L’invito del Magistero ad una tutela integrale della famiglia

Quest’ultima considerazione ci consente di introdurre una riflessione finale. Peculiarmente è stato scritto che “lungi da ogni approccio moralistico o sentimentale, la dottrina sociale della Chiesa affronta il tema della famiglia attraverso la sua realtà economica e il suo ruolo sociale” (Baujard 2013, p. 596). Anche il tema – molto evocato, purtroppo meno attuato – che passa sotto il nome di conciliazione tra i tempi di lavoro e i tempi di vita, sebbene misconosciuto è da sempre presente nel magistero, nei termini della complessa relazione tra famiglia, lavoro e riposo, dovendosi armonizzare i tempi della famiglia e i tempi del lavoro. La famiglia è la scuola in cui si apprendono le leggi del lavoro e il lavoro è “il fondamento su cui si forma la vita familiare” (Laborem exercens, 1981, 10). Si tratta di obiettivi che il legislatore deve necessariamente perseguire e la cui concretizzazione passa da una pluralità di strumenti, anche molto diversi tra loro: si pensi alla circostanza per cui in Italia sono decenni che non si fa nulla con riferimento alle politiche abitative, mentre nel secondo Dopoguerra anche per il tramite di apposite trattenute previdenziali, ci fu un impegno concreto per dare una abitazione alle famiglie dei lavoratori. Del resto, anche di recente, Papa Francesco ha ribadito la imprescindibile “connessione” esistente tra i temi qui oggetto di analisi: “se si accetta il grande principio dei diritti che promanano dal solo fatto di possedere l’inalienabile dignità umana, è possibile accettare la sfida di sognare e pensare ad un’altra umanità. È possibile desiderare un pianeta che assicuri terra, casa e lavoro a tutti. Questa è la vera via della pace” (Fratelli tutti, 127). Le persone non devono essere lasciate sole e la tutela della famiglia – prima e vitale cellula della società – passa attraverso una tutela che per essere tale deve essere integrale ed effettiva.


Bibliografia
Baujard M. (2013), La famiglia, realtà economica e sociale. Un percorso nell’insegnamento della Chiesa, in “Aggiornamenti Sociali“, agosto-settembre 2013, n. 8-9/64.
Magnani M. (2016), La famiglia nel diritto del lavoro, in V. Ferrante (ed.), Lavoro, cittadinanza, famiglia, Vita e Pensiero.
Mengoni L. (2004), Il lavoro nella dottrina sociale della Chiesa, a cura di M. Napoli, Vita e Pensiero.
Napoli M. (2004), Autonomia individuale e autonomia collettiva nelle più recenti riforme, in “Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali”, 104/2004.
Occhino A. (2012), La famiglia: il lavoro e la festa, in “Iustitia”, parte I (2), pp. 141-149.


Autore
Mirko Altimari, Università Cattolica del Sacro Cuore (mirko.altimari@unicatt.it)