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Fascicolo 2021, 2 – Aprile-Giugno 2021
Prima pubblicazione online: Giugno 2021
ISSN 2784-8884
DOI 10.26350/dizdott_000047
Abstract:
ENGLISH
La corruzione della legge ha effetti degenerativi sulla società. In parte essa dipende dalla dispersione dei centri di produzione normativa sulla scena globale. Tuttavia, a monte, vi è la perdita della misura della legge, ossia del farsi e porsi del diritto. Per sovvertire questa deriva, occorre una nuova etica della cura che ci spinga a prenderci cura della legge. Su questa base etica può nascere una ecologia giuridica, promotrice di una libertà (eticamente prima che giuridicamente) responsabile, in linea con gli insegnamenti della dottrina sociale della Chiesa.
Parole chiave: Legge positiva, Individuo, Libertà, Etica, Sviluppo umano e sociale, Ecologia del diritto
ERC: SH2_1 e SH2_4
ITALIANO
The corruption of law is disruptive for our societies. It can only partly be linked to the plurality of lawmakers in the global arena. It has much to do with the careless way we approach the law, we make and apply the law so that the rationale of law is lost. To reverse this progressive degeneration, a new ethics is needed: an ethics of care. The care for the law is, at the very same time, an ethics of and for human development. Based on this ethical change, we can move towards a new legal ecology, in line with the principles and values of the Church’s social doctrine.
Keywords: Law, Individual, Freedom, Ethics, Human and social development, Ecology of law
ERC: SH2_1 e SH2_4
Premessa
Nell’epoca in cui la (cultura della) legalità è elevata a bandiera, utilizzata come misura del benessere delle democrazie e dell’etica sociale e individuale, fatta oggetto di narrazioni di denuncia e riscatto, è doveroso interrogarsi sullo stato di salute della legge (positiva) nel nostro Paese. È una domanda che ci riguarda da vicino, sia come singoli sia come membri della comunità umana e sociale; una domanda che investe la nostra libertà, il nostro agire, il nostro essere in relazione con l’altro, la nostra esperienza umana, e di umanità, nella dimensione comunitaria (dignità umana).
I livelli di illegalità percepita, la crescente domanda di semplificazione e di riforme, l’insofferenza verso il peso e i costi della legge, sono chiari indicatori di un malessere: un malessere della legge e del modo in cui essa si manifesta all’individuo e nelle relazioni economico-sociali. Come si avrà modo di sottolineare, però, non si tratta solamente di un malessere percepito, ma di una vera e propria forma di de-composizione, di corruzione, della legge e della stessa cultura della legalità, capace di de-comporre, di corrompere, anche il tessuto economico e sociale (Berti, 1994; Forti, 2018).
Per cogliere le ragioni di questo malessere, e del male più serio di cui esso è la spia, è utile prendere in considerazione una pluralità di fattori. Alcuni hanno a che fare con l’offerta di diritto e con il modo in cui il diritto è offerto; altri con la domanda di diritto e i fini per cui è domandato. Già da questa premessa si capisce che il “male” del diritto non risiede nel diritto, ma viene dalla società e dal contesto di relazione in cui quel diritto “malato” trova applicazione, determinando un percorso di progressiva contaminazione e involuzione, di allontanamento dal bene comune.
L’origine della legge e il suo “male”
L’offerta del diritto risente inevitabilmente della dispersione dei centri di produzione normativa, dentro e oltre l’ordinamento nazionale. Occorre però fare i conti anche con una giuridicità che emerge prepotentemente dal basso, attraverso i corpi economico-sociali e nei settori privati dell’economia globale (Teubner, 2012), nonché con una giuridicità che emerge nella singolarità del caso concreto, in cui il diritto si compone in modo creativo (Boschetti, 2018). Ebbene, da questa dispersione ha origine un diritto di matrice policentrica, plurale. Oltre alla difficoltà di mettere a sistema un diritto così prodotto – difficoltà con cui si scontra ogni operatore del diritto – si crea una inevitabile litigiosità nei sistemi giuridici, e tra sistemi giuridici. Si combattono vere e proprie “guerre” tra corti, per il controllo dei confini dell’ordinamento giuridico (Corte costituzionale, sentenza n. 269/2017), ovvero per il dominio sull’unità (funzionale) della giurisdizione (Cass. SS.UU., ord. n. 19598 del 18 settembre 2020). La litigiosità sorprende, però, anche i membri della comunità, i quali, a questo diritto policentrico, disperso quanto dispersivo, pervasivo quanto sfuggente, affidano relazioni e conflitti traendone l’illusione di protezione per sé e contro l’altro. Si tratta di una deriva gius-riduzionistica, alle cui lusinghe cedono governati (e governanti), con il trionfo di quella che viene brillantemente definita la ”cultura del lamento” e la politica (e il diritto) del consenso, che tale lamento asseconda (Cassese, 2020).
La matrice policentrica, plurale, del diritto contemporaneo non spiega, però, da sola, la sua de-composizione, la sua corruzione. Essa spiega il disorientamento dinanzi a quella che appare come una frammentazione, forse una frantumazione, dell’ordinamento giuridico e delle sue fonti; essa spiega, anche, la perdita di autorità della legge che deriva(va) dal collegamento diretto e pieno con la sovranità (Grossi, 2004).
La forma della legge e il suo “male”
Occorre, dunque, spingersi oltre l’origine del diritto e indagarne la forma, il contenuto, il modo. I primi caratteri che l’osservazione restituisce sono quelli di processi di produzione del diritto senza soluzione di continuità, quasi proiettati al continuo superamento di sé e della sua precarietà. In questo, il diritto imita il progresso tecnico-scientifico, per stati d’eccezione (Cacciari, 2020). L’inflazione, tuttavia, non è meramente quantitativa: se la quantità delle leggi del nostro Paese è, anche comparativamente, enorme (sono circa 75.000 solo a livello nazionale), tale quantità non è la misura di questo diritto in eccedenza. L’inflazione legalistica si coglie, piuttosto, nello smarrimento del modo di farsi e porsi della legge, cioè della sua misura, una misura che non è, non è solo, quantità. Viene persa la misura della legge quando l’eccezione (il procedere per eccezioni) diviene la regola; quando le riforme, nel loro susseguirsi e/o rimanere inattuate, sono ridotte a mere promesse di cambiamento (basti pensare, ai plurimi tentativi di semplificazione burocratica che si susseguono da decenni); quando la legge, anche di semplificazione, assume le forme di un testo narrativo, senza vuoti, senza pause, senza confine. Tutte queste sono forme di de-composizione, di corruzione, della legge (positiva): in tutto e per tutto disponibile e priva di misura, superabile, essa è ridotta a strumento di consenso e di dominio. Bisogna essere chiari al riguardo: il dominio si realizza proprio nella corruzione della legge, non tanto attraverso la forza (in senso alto e nobile) della legge. Non a caso, anche la cattiva attuazione, se non l’inattuazione, l’abbandono della legge, divengono forme di corruzione della legge, che alimentano il moto incessante del diritto e la domanda di nuovo diritto. Il manto legalistico ricopre così, inevitabilmente, ogni rapporto senza però produrre ordine (dove la radice “or” indica la proiezione in avanti) e, dunque, senza progresso umano e sociale.
La cura della legge
Se il “male” della legge coincide massimamente con la perdita della misura della legge, allora la cura della legge implica la riscoperta di tale modo, misura, limite. La vera chiave di svolta, tuttavia, è il riconoscimento del bisogno di cura delle norme. L’etica della cura, infatti, riscrivere la responsabilità di ciascuno, a partire dalla dimensione relazionale, di apprensione e sollecitudine verso l’altro e verso la specificità del contesto in cui agiamo, dando nuovo senso alle regole del vivere sociale. Questo muta radicalmente il nostro rapporto con le norme, aprendoci alla cultura e all’etica della legalità: sospinti fuori dall’isolamento e dalla verticalizzazione in cui ci pone la corruzione della legge e la “cultura del lamento” scopriamo che il diritto, come le relazioni di cui siamo parte, sono nelle nostre, come nelle altrui, mani. Una interdipendenza che rende evidente, e inaccettabile, la corruzione della legge, soprattutto quando, celandosi dietro al mito della prescrittività della norma, nutre la sua inattuazione e la sua ineffettività. Ci si avvede dell’illusoria promessa di ordine creata attorno al culto della prescrittività e dell’apparato sanzionatorio. Se “il re è nudo” (come esclama il bambino nella famosa fiaba di Andersen I vestiti nuovi dell’imperatore), l’efficacia della legge positiva richiede una scelta libera, l’adesione da parte del singolo componente della società che accetti di prendersene cura per la responsabilità che ha verso l’altro. Attraverso questa adesione, plasmata dall’etica della cura, passa il contributo individuale alla realizzazione dell’ordine sociale, almeno di quei frammenti di or-dine sociale che la legge positiva è capace di generare. Essa reca in sé una valenza etica, a tratti tragica. L’individuo che appartiene al sistema della libertà, al pari di ogni altro che vi appartenga (come nota Berti, 1994: l’eguaglianza nella libertà, costituzionalmente affermata, porta il sistema delle libertà in una dimensione di relazione con l’altro, comunitaria) ha infatti nelle sue mani, attraverso la sua opera che si fa testimonianza, il destino di eguaglianza e giustizia dell’altro e della comunità, senza poter fare affidamento sulla copertura de-responsabilizzante della autorità-prescrittività della legge positiva.
Verso un’ecologia giuridica
Ecco dunque che l’ordine sociale può – ma al tempo stesso deve – costruirsi, e realizzarsi, prima e indipendentemente dall’autorità e dal comando associato alla legge positiva. È questo un cambio di paradigma per una nuova ecologia giuridica, plasmata dall’etica della cura. Prendersi cura della norma significa prendere sul serio la sua portata ordinante e, dunque, generatrice di ordine sociale e di giustizia, dal suo nascere e lungo il percorso della sua attuazione e applicazione alle relazioni economiche e sociali (ponendo in primo piano l’opera di chi fa, amministra e applica le leggi, assicura la giustizia). Significa, anche, portare nell’esperienza giuridica il valore della gratuità responsabile che sta alla base dell’adesione alla regola da parte del suo destinatario e al tempo stesso, allontanare l’individuo dalla deriva a-relazionale (ed egoistica, narcisistica) verso cui sospinge la corruzione della legge.
Questo cambio di paradigma è testimoniato dal crescente dialogo tra il diritto e il cosiddetto “non diritto” (soft law, no law, secondo l’espressione di Bin); così come tra diritto e prassi; tra diritto ed etica. Ebbene, l’alleanza con il non diritto è senz’altro un’alleanza in nome della cura della legge: la soft law, infatti, in quanto regola (di comportamento e/o di organizzazione) che nasce e si offre senza lo scudo della prescrittività e della sanzione, ma non priva di giuridicità (ubi singularis ordo, ibi jus), è capace di stimolare un circuito virtuoso che assiste la legge, lungo tutto il suo ciclo vitale, facilitandone o potenziandone l’effettività. Il non diritto è anche sede di sperimentazione del (futuro) diritto e, dunque, di dialogo tra diritto e prassi, di una prassi che diviene esperienza e testimonianza di un nuovo possibile ordine. Attraverso questo circuito il diritto si pone in ascolto, rifuggendo da quell’idea di dominio della realtà che contribuisce a corrompere l’essenza del diritto e della cultura giuridica. Vi è, poi, l’alleanza tra diritto ed etica, in cui il diritto accetta il limite di sé, della sua forza, ponendo, al tempo stesso, ciascuno dinanzi alla responsabilità verso l’altro e alla possibilità di contribuire concretamente allo sviluppo umano e comunitario.
La comunanza della scienza giuridica con la dottrina sociale della Chiesa
Una scienza giuridica ispirata all’etica della cura mostra di avvicinarsi alla dottrina sociale in alcuni dei suoi punti centrali. Vi è innanzitutto l’idea di umanità intesa come chiamata alla relazione interpersonale e la centralità del rinnovamento individuale (del rendere testimonianza) come matrice del cambiamento nella dimensione relazionale: “tutti siamo responsabili di tutti” si legge nel Compendio della dottrina sociale della Chiesa (2004) laddove si sottolinea anche la particolare chiamata della comunità politica alla costruzione del bene comune (Compendio, 166). Vi è, poi, la cura come esperienza fondamentale di umanità e di relazione (nella Laudato si’ – 2015 – è scritto: “Trascurare l’impegno di coltivare e mantenere una relazione corretta con il prossimo, verso il quale ho il dovere della cura e della custodia, distrugge la mia relazione interiore con me stesso, con gli altri, con Dio e con la terra”).
Del resto, la cura della legge, e una nuova ecologia del diritto, sono necessari a preservare il futuro come sogno comunitario, come magistralmente afferma la Fratelli tutti (2020). Nella centralità dell’alleanza tra diritto e comunità risuona il richiamo a completare la veritas in caritate (Ef 4,15) con la caritas in veritate, che pone allo stesso tempo il diritto al servizio dell’uomo e del bene comune e l’uomo al servizio del bene comune attraverso l’adesione al diritto (come si legge nella Caritas in veritate (2009): “La verità, infatti, è ‘lógos’ che crea ‘diá-logos’ e quindi comunicazione e comunione. […] Accanto al bene individuale, c’è un bene legato al vivere sociale delle persone: il bene comune. È il bene di quel ‘noi-tutti’, formato da individui, famiglie e gruppi intermedi che si uniscono in comunità sociale”). Infine, nel magistero di Benedetto XVI può essere compreso il valore etico e morale della scelta libera (di adesione alla legge e alla cura della stessa), la quale, diversamente da quanto vale nel campo materiale, per il progresso tecnico e scientifico, non si pone come addizione né come ripetizione (rispetto a scelte già prese da altri): piuttosto, come scelta perpetuamente e individualmente libera (Spe salvi, 2007, 24). Se ciò è vero, un’ecologia giuridica (che parta dal diritto e dalla legge) risulta ancora più essenziale, in quanto essa non mette fuori gioco la libertà dell’uomo (ibid.). La ricerca di ordinamenti retti riguarda ogni generazione e tale impegno deve andare in una duplice direzione: quello di consentire un uso retto della libertà umana e quello di preservare questa garanzia di libera scelta per il futuro (Spe salvi, 25). Lo spazio libero può così farsi spazio d’amore (Spe salvi, 26).
Bibliografia
• Berti G. (1994), Manuale di interpretazione costituzionale, Cedam.
• Forti G. (2018), La cura delle norme. Oltre la corruzione delle regole e dei saperi, Vita e Pensiero.
• Cassese S.(2020), Il buon governo. L’età dei doveri, Mondadori.
• Grossi P., La legge (positiva), in Dizionario di dottrina sociale della Chiesa. Scienze sociali e Magistero, Vita e pensiero, 2004.
• Teubner G. (2012), Nuovi conflitti costituzionali, Bruno Mondadori.
Autore
Barbara Boschetti, Università Cattolica del Sacro Cuore (barbara.boschetti@unicatt.it)