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Fascicolo 2022, 3 – Luglio-Settembre 2022
Prima pubblicazione online: Settembre 2022
ISSN 2784-8884
DOI DOI: 10.26350/dizdott_000099
di Ennio Codini
Abstract:
ENGLISH
La voce considera i due punti fondamentali della dottrina sociale della Chiesa sull’emigrazione. A proposito del diritto di emigrare, si sottolinea il suo configurarsi come proprio di tutti e in generale incondizionato. A proposito del diritto di non emigrare, se ne definisce la configurazione e poi si mostra la sua coerenza col diritto di emigrare. Infine, si evidenzia la coerenza tra il diritto di emigrare e le indicazioni della dottrina sociale sul governo dell’immigrazione.
Parole chiave: Emigrare, Diritto, Restrizioni, Sviluppo, Equilibrio
ERC: SH2 4 Constitutions, human rights, comparative law, humanitarian law, anti-discrimination law
ITALIANO
The entry is focused on the two main points of the Church’s social teaching on emigration. About the right to emigrate, its configuration as belonging to everyone and unconditional is emphasized. About the right not to emigrate, its configuration is defined and then its consistency with the right to emigrate is shown. Finally, the coherence between the right to emigrate and the indications of the social doctrine on immigration governance is highlighted.
Keywords: Emigrate, Right, Restrictions, Development, Balance
ERC: SH2 4 Constitutions, human rights, comparative law, humanitarian law, anti-discrimination law
Premessa
L’emigrazione può essere descritta come il lasciare il Paese dove si vive per trasferirsi in un altro. Emigrazione e immigrazione sono dunque strettamente legate. E nella dottrina sociale della Chiesa sono spesso considerate insieme, come anche negli studi.
In questa voce, tuttavia, si considera solo la prima. D’altra parte, sia le politiche degli Stati che le indicazioni della dottrina sociale sono, come si mostrerà, diverse a seconda che si tratti d’emigrazione o d’immigrazione.
In questa voce ci si sofferma, in particolare, sul diritto di emigrare. Ci si sofferma poi anche su quello di non emigrare che ha trovato spazio nella dottrina sociale, specie negli ultimi decenni, e viene proposto dagli osservatori in relazione a quello d’emigrare, e talvolta quasi fosse in contrapposizione ad esso.
Lo sviluppo delle politiche degli Stati in tema di emigrazione quale contesto della dottrina sociale
Se per l’immigrazione, dopo la Prima guerra mondiale, gli Stati hanno in generale sviluppato politiche vieppiù restrittive (si veda la voce Governo dell’immigrazione alla quale si rinvia per tutti i riferimenti fatti qui al tema), lo stesso non è avvenuto per l’emigrazione.
Negli anni successivi alla Grande guerra alcuni Paesi del cosiddetto socialismo reale hanno adottato a riguardo politiche anche duramente restrittive, si pensi al caso emblematico del Muro di Berlino, e restrizioni ci sono state anche in altri, per lo più a regime autoritario, si pensi all’Italia al tempo del fascismo, e anche oggi vi sono Stati, come l’Eritrea ad esempio, che vietano l’emigrazione. Ma si è trattato e si tratta comunque di eccezioni in un quadro di generale apertura.
D’altra parte, se l’immigrazione in molti contesti è parsa assai problematica, l’emigrazione invece è stata ritenuta per lo più dalle autorità dei Paesi di partenza vantaggiosa – perché tale, ad esempio, da ridurre le tensioni sociali in contesti caratterizzati da crescita demografica senza corrispondente crescita economica – o comunque non particolarmente pregiudizievole. Va poi anche considerato che se l’immigrazione concerne stranieri l’emigrazione è, invece, principalmente di cittadini, il che ha reso naturale una maggior tutela. Perciò, pur essendovi tradizionali approcci teorici, spesso di tipo giusnaturalistico, nel segno della restrizione, basati sull’idea di un qualche vincolo di fedeltà del cittadino al suo Stato (Welan, 1981), ha prevalso l’opzione di non bloccare nel territorio le persone desiderose di lasciarlo. Si è rispettata così una libertà di emigrare considerata talora addirittura, citando una definizione preesistente, «diritto dell’uomo che lo Stato non attribuisce ma soltanto riconosce» (voce “Emigrazione”, Digesto italiano, vol. X), sancita nella Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948 dove si stabilisce che «ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio» mentre per l’immigrazione non vi è tutela analoga, salvo il caso dell’asilo.
Va però messo in evidenza che negli ultimi decenni alcuni Paesi d’immigrazione, nel tentativo di impedire o comunque frenare i flussi, hanno talora chiesto e ottenuto che quelli di provenienza o transito si impegnassero a contrastarli. Ha conosciuto così un certo sviluppo, accanto alla figura dello Stato che contrasta l’emigrazione per propria autonoma scelta, quella dello Stato che agisce in tal senso a seguito appunto di accordi con uno o più Paesi d’immigrazione.
Nel contesto sopra sommariamente delineato si è sviluppata la dottrina sociale della Chiesa sul diritto di emigrare e su quello di non emigrare.
Il diritto di emigrare
Quanto al diritto di emigrare, troviamo anzitutto nella dottrina sociale, proprio come nella Dichiarazione universale dei diritti umani, l’affermazione, costante nel tempo, della sua sussistenza.
Tale diritto, si noti, non viene ravvisato solo in capo a quanti sono protetti dalla Convenzione di Ginevra, e nemmeno solo in capo a coloro che fuggono da situazioni, comunque, di particolare difficoltà (per le quali si rinvia alla voce Migrazioni forzate). Esso è invece ravvisato in capo a chiunque sia alla ricerca di migliori opportunità di vita (Pacem in terris, 1963, 12; Laborem exercens, 1981, 23) di «un luogo dove poter realizzarsi pienamente come persona» (Fratelli tutti, 2020, 129), anche come diritto della famiglia (Mater et magistra, 1961, 33; Familaris consortio, 1981, 46; Carta dei diritti della famiglia, 1983, 12) (Blume, 2002). Vi è certo nella dottrina sociale, come pure nelle relative analisi (Castillo Guerra, 2015), una particolare attenzione per coloro che sono in qualche modo costretti a lasciare il Paese dove vivono, ma quello d’emigrare è considerato un diritto proprio di tutti quale che sia la loro condizione.
Il diritto di emigrare è inoltre, secondo la dottrina sociale, in generale incondizionato. In questo è diverso da quello d’immigrare. Anche quest’ultimo nella dottrina sociale è proprio di ogni uomo, ma, fatto salvo l’asilo, non è in generale incondizionato, potendo secondo la stessa dottrina trovare limiti derivanti dal bilanciamento con altri interessi secondo la logica del bene comune. Un tale bilanciamento non è previsto, invece, per il diritto d’emigrare. Emergono certo nella dottrina sociale preoccupazioni per le conseguenze negative che l’emigrazione può in qualche caso determinare nel Paese di partenza. Si menziona in particolare il fatto che essa può privarlo di risorse importanti per il suo sviluppo nuocendo così al bene comune (Gaudium et spes, 1965, 65; Laborem exercens, 23). Però sempre sussiste in forma piena il diritto d’emigrare (ibidem), emergendo semmai un possibile contrasto tra ciò che la legge deve consentire e ciò che per la persona è eticamente corretto (Gaudium et spes, 65) e poi anche un monito per quegli Stati che promuovono in particolare l’immigrazione di personale qualificato da Paesi in via di sviluppo che troviamo ad esempio in queste parole della Conferenza episcopale degli Stati Uniti: «dobbiamo ricordare al nostro governo che l’emigrazione di persone qualificate dai Paesi più poveri [promossa in qualche caso dalle autorità statunitensi] rappresenta una profonda perdita per quei Paesi» (Welcoming the Stranger Among Us: Unity in Diversity, 2000).
Il diritto di non emigrare
Come sopra accennato, specie negli ultimi decenni ha trovato spazio nella dottrina sociale anche il diritto di non emigrare e taluni osservatori l’hanno, erroneamente, visto in antitesi con quello d’emigrare addirittura adombrando una contrapposizione tra pontefici fautori dell’uno e pontefici fautori dell’altro.
Ma che cosa s’intende nella dottrina sociale per diritto di non emigrare? Esso implica essenzialmente il dovere dei Governi di impegnarsi a far venire meno quei fattori – dalla negazione della libertà alla discriminazione, dalla violenza civile alla miseria estrema – che in vario modo forzano le persone a lasciare la terra dove vivono, e poi più ampiamente a fare in modo che tutti «possano trovare lì le condizioni per il proprio sviluppo integrale» (Fratelli tutti, 129), risultando così tutelato il «diritto primario dell’uomo di vivere nella propria patria» che «diventa effettivo solo se si tengono costantemente sotto controllo i fattori che spingono all’emigrazione» (Giovanni Paolo II, Discorso al IV Congresso mondiale delle migrazioni del 1998; la tesi è stata poi ripresa testualmente da Benedetto XVI nel suo Messaggio per la Giornata mondiale del migrante e del rifugiato, 2013. Tale dovere, si noti, riguarda tutti i Governi: primariamente quelli dei Paesi d’emigrazione, senza dubbio, che non possono limitarsi a riconoscere la libertà di emigrare quasi questo li esentasse da ogni responsabilità quanto al loro popolo, ma anche gli altri, ben al di là dei pur importanti aiuti allo sviluppo, perché molte loro politiche – quelle concernenti il commercio, quelle in materia di sicurezza, e tante altre – incidono su quei fattori che in vario modo spingono le persone a lasciare la terra dove vivono.
Se in questo si sostanzia il diritto di non emigrare (Bentoglio, 2016), è chiaro che il richiesto impegno dei Governi, se efficace, certo ridurrebbe l’emigrazione, pur non azzerandola. Ma è chiaro altresì che l’affermazione e la tutela di tale diritto non incidono in alcun modo sulla sussistenza e sulla portata di quello d’emigrare come diritto di tutti e incondizionato. Del resto, un pontefice come Benedetto XVI attento al primo ha ribadito che il secondo va «iscritto tra i diritti umani fondamentali, con facoltà per ciascuno di stabilirsi dove crede più opportuno per una migliore realizzazione delle sue capacità e aspirazioni e dei suoi progetti» (Messaggio per la Giornata mondiale del migrante e del rifugiato). L’impegno chiesto ai Governi – che è poi, si noti, quello, comunque doveroso secondo la dottrina sociale, per lo sviluppo umano come definito in particolare dalla Populorum progressio e poi dalla Sollicitudo rei socialis, semplicemente considerato in relazione a un’esigenza specifica (Perego, 2016) – dovrebbe semmai contribuire a rendere l’esercizio del diritto d’emigrare sempre meno “forzato”.
Conclusioni
Vi è dunque nella dottrina sociale l’affermazione di un diritto d’emigrare proprio di tutti e in generale incondizionato. Tale affermazione confligge con quelle tesi, cui si è accennato, secondo le quali l’emigrazione dei cittadini potrebbe essere impedita in nome di un loro obbligo di fedeltà al proprio Paese; nella dottrina sociale non si ravvisa un tale obbligo. Essa poi confligge con la posizione di quegli Stati che per autonoma scelta negano ai propri abitanti il diritto d’emigrare o comunque lo subordinano a forti restrizioni. Essa, infine, confligge anche con quegli accordi tra Paesi d’immigrazione e Paesi d’emigrazione e transito volti a contrastare determinati flussi nella misura in cui l’esito è di fatto quello d’impedire l’emigrazione da determinati territori.
Troviamo poi nella dottrina sociale anche l’affermazione del diritto di non emigrare, nei termini di cui sopra. Esso, come si è mostrato, va a comporre un quadro armonico con quello d’emigrare.
Si potrebbe invece vedere una tensione tra il carattere incondizionato del diritto d’emigrare e quello al contrario condizionato, fatta salva la tutela dell’asilo, del diritto d’immigrare. Si potrebbe osservare, infatti, che, poiché l’emigrazione implica l’immigrazione, ammettere restrizioni a quest’ultima comporta ammetterne di fatto anche per la prima.
E in concreto, se guardiamo alle politiche degli Stati vediamo emergere evidente una tensione tra il diritto d’emigrare, che risulta come si è detto per lo più riconosciuto, e un diritto d’immigrare che risulta invece soggetto in generale a forti restrizioni su scala globale al punto che chi decide d’emigrare può non trovare un Paese dove potersi trasferire legalmente. E v’è chi sostiene che il diritto di emigrare quale lo troviamo nella dottrina sociale implicherebbe addirittura la necessità di andare al di là del modello dello Stato sovrano in quanto legato all’idea di controllo-restrizione dell’ingresso degli stranieri (Rougeau, 2008).
Ma in linea di principio, considerando la dottrina sociale, va osservato quanto segue. L’effettività del diritto d’emigrare si lega senza dubbio alla tutela di quello d’immigrare, come ben esplicitato tra l’altro nell’Expatriation Act statunitense del 1868 dove, premesso che il primo «è diritto naturale di ogni persona, inscindibile dal diritto alla vita, alla libertà e al perseguimento della felicità», si afferma che, proprio «riconoscendo tale principio, questo governo [ossia quello degli USA] ha accolto emigranti da tutte le nazioni». Ma il carattere incondizionato del diritto d’emigrare non esclude che quello d’immigrare sia invece, fatta salva la tutela dell’asilo, condizionato. Perché il diritto d’emigrare non implica quello di andare a stabilirsi in un determinato Paese, ma solo la sussistenza di chance d’ingresso e soggiorno in un qualche Paese sicuro e tale da offrire le necessarie opportunità. E allora l’esigenza è che tali chance in generale corrispondano almeno a grandi linee ai progetti d’emigrazione. E ciò è compatibile con restrizioni quanto all’immigrazione, purché non superino una certa soglia. E va osservato che se tali restrizioni venissero definite secondo il bilanciamento in base al bene comune indicato dalla dottrina sociale sarebbero nel complesso assai minori di quelle odierne; e d’altra parte, come già si è messo in evidenza, se i Governi si impegnassero come richiesto dal diritto di non emigrare i flussi migratori si ridurrebbero. E allora ben potrebbe aversi un accettabile equilibrio tra progetti d’emigrazione e chance d’immigrazione.
Bibliografia
• Bentoglio G. (2016), Il Magistero della Chiesa sulle migrazioni: il diritto a non emigrare, «Studi Emigrazione», 201, 97-106.
• Blume M.A. (2002), Migration and the Social Doctrine of the Church, «People on the Move», 88-89, 1-9.
• Castillo Guerra J.E. (2015), Contributions of the Social Teaching of the Roman Catholic Church on Migration, «Exchange», 44, 4, 403-427.
• Perego G. (2016), Il diritto di migrare e il diritto di rimanere nella propria terra, tra dottrina e prassi ecclesiale. Appunti per un percorso di approfondimento, «Studi Emigrazione», 201, 107-114
• Rougeau V.D. (2008-2009), Catholic Social Teaching and Global Migration: Bridging the Paradox of Universal Human Rights and Territorial Self-Determination, «Seattle University Law Review», 32, 343-359.
Autore
Ennio Codini, Università Cattolica del Sacro Cuore (ennio.codini@unicatt.it)